STOP alle telefonate commerciali/pubblicitarie indesiderate

STOP alle telefonate commerciali/pubblicitarie indesiderate
come opporsi con l’iscrizione al Registro
e cosa fare se i “disturbatori” non si placano!

Dal 1° febbraio 2011 gli abbonati, i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate commerciali:

  •  Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
    UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)
  •  Via fax: 06.54224822;
  •  Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
  •  Tramite il numero verde: 800.265.265;
  •  Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it

Chi tutela gli abbonati se, nonostante l’iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?

Il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.
Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria o al Garante è bene però:

  •  accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro;
  •  controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l’opposizione diviene effettiva);
  •  verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

E’ importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:

  •  chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante;
  •  gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni;
  •  l’informativa può essere resa con modalità semplificate.

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (FUB) deve assicurare l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (v. articolo 162, comma 2-quater del Codice).


Nella sezione Conosci i tuoi diritti del sito del Registro Pubblico delle Opposizioni vengono meglio illustrate le procedure da seguire in caso di sospetto trattamento illecito dei dati personali:

1.  Se sei un abbonato il cui numero telefonico è iscritto nel Registro e continui a ricevere chiamate pubblicitarie indesiderate, assicurati che:

  • l’iscrizione sia avvenuta con successo: il modo più immediato per verificare l’avvenuta iscrizione è chiamare il numero verde 800.265.265 dal numero telefonico per cui è stata fatta la richiesta di inserimento nel Registro
  • siano trascorsi 15 giorni dall’iscrizione: periodo massimo, consentito dalla legge, entro cui gli operatori di telemarketing devono necessariamente aggiornare le proprie liste di contatti recependo le opposizioni espresse dai cittadini
  • non sia stato dato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a soggetti terzi che effettuano chiamate pubblicitarie da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici. Tale consenso potrebbe essere stato raccolto, per esempio, durante la stipula di contratti con le aziende dalle quali sono stati acquistati prodotti o servizi oppure durante la sottoscrizione di tessere di fidelizzazione cliente, raccolta punti, eccetera.

2. Se il tuo numero telefonico è iscritto nel Registro, ma hai firmato il consenso al trattamento dei dati personali a un soggetto terzo da cui ricevi chiamate pubblicitarie indesiderate, ricordati che:

  • l’operatore di telemarketing ha l’obbligo, su richiesta dell’utente, di informare da quale lista sia stato estratto il suo numero telefonico. Il cittadino può richiederne la cancellazione, che deve essere effettuata dal titolare dei dati entro 15 giorni dalla richiesta
  • ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), è possibile revocare il consenso dato a terzi inviando direttamente al soggetto titolare del trattamento dei dati l’apposito modulo compilato in ogni sua parte. In seguito all’invio della richiesta di cancellazione dei propri dati, il titolare ha l’obbligo di rimuovere entro 15 giorni dalle proprie liste il numero telefonico in questione

3.  Cosa fare se ritieni di ricevere in modo illegittimo telefonate pubblicitarie:

  • segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
  • sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria

> Vademecum “Conosci i tuoi diritti”

> Come rivolgersi al Garante

Modulo per la richiesta della revoca del consenso del trattamento dei dati personali concesso a terzi

Modulo di segnalazione al Garante di ricezione telefonate pubblicitarie su utenza iscritta nel Registro

 

Good News: rotatoria incrocio viale Magna Grecia – corso Italia

In arrivo la rotatoria all’incrocio tra viale Magna Grecia e corso Italia a Taranto!
La giunta comunale ha stanziato 300.000 euro per la realizzazione di questo nuovo rondeau che promette di far risparmiare un bel pò di tempo a tutti i tarantini che quotidianamente attraversano quell’incrocio. I lavori di realizzazione della rotonda potranno cominciare subito dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto che sarà indetta nei prossimi giorni. L’intervento non solo contribuirà a mettere in sicurezza e migliorare la circolazione in quel tratto di strada del quartiere Montegranaro-Salinella, ma comporterà anche una notevole riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico (anche se grazie alla nostra cara industria restiamo comunque tutti “fumatori”!).

Rotatoria viale Magna Grecia - corso Italia a Taranto

In questi giorni è in corso d’opera un’altra rotatoria da 200.000 euro in via Orsini angolo via Galeso, nel quartiere Tamburi. E la giunta comunale promette altre rotatorie in via Ancona e a Talsano!

Insomma, ora che anche qui a Taranto abbiamo scoperto l’esistenza delle rotatorie… ci stiamo prendendo gusto!

Unico problema: non so come spiegare al mio amico che suona la fisarmonica al semaforo di corso Italia (il biondo che alcuni sospettano essere mio fratello!) che presto dovrà cambiare postazione!  ;-)

Registro Pubblico delle Opposizioni: stop al telemarketing con un click?

Registro Pubblico delle Opposizioni
Le nuove regole del Marketing Telefonico

RPO: Registro Pubblico delle Opposizioni

Che cos’è?

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un nuovo servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, in pari tempo, è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.

A cosa serve?

Tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni si intende raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing.

Il Gestore

La realizzazione e gestione del Registro, istituito con il DPR 178/2010, è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente, impegnato in attività di pubblico interesse.

Come funziona?

Il sistema è chiaro, di facile accessibilità e semplice fruizione. 
L’Abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax.

Sito Registro Pubblico delle Opposizioni

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Proviamo la procedura online.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALL’AREA ABBONATO

RPO Area Abbonato

Quindi selezioniamo l’opzione WEB .

Veniamo informati circa le modalità di iscrizione, aggiornamento e revoca.

Volendo procedere con l’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni leggiamo quanto segue:
“Gentile Abbonato, per iscrivere la tua numerazione nel Registro Pubblico delle Opposizioni con la modalità web, dovrai compilare e inviare il modulo elettronico presente al seguente
link ”.

Modulo Iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni

Quindi non ci resta che compilare e inviare il modulo e… vedere se il telefono squillerà ancora mentre pranziamo o (peggio) durante la pennichella pomeridiana! ;)

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Quindi da oggi (1 febbraio 2011) cambia radicalmente la gestione degli elenchi abbonati: si passa dal regime dell’opt-in, che prevede l’esplicito consenso del cliente per poter essere chiamato telefonicamente (consenso che spesso veniva espresso involontariamente dall’utente “distratto” all’atto della sottoscrizione del contratto, tra una firma e l’altra), a quello dell’opt-out che, al contrario, stabilisce che gli abbonati sono tutti contattabili, salvo quelli che si iscrivono al Registro delle Opposizioni.

Nel frattempo in Italia, il 21.12.2010, le imprese della filiera delle tlc, riunite in Asstel, hanno dato vita al “Codice di autoregolamentazione per le tlc“.

Il Codice di autoregolamentazione varato da Asstel costituisce un vincolo di filiera, giacchè gli Operatori di Tlc che lo sottoscrivono si impegnano a far rispettare le norme anche ai rispettivi outsoucer, inclusi i call center. In esso è ribadito che numeri utilizzabili per i contatti telefonici sono quelli presenti negli elenchi abbonati non iscritti al Registro delle Opposizioni. Vengono definite le fasce orarie e i giorni in cui è escluso il contatto: domeniche e festivi; tutti i giorni dalle 21.30 alle 9.00; sabato prima delle 10.00 e dopo le 19.00. Si stabilisce in 30 giorni il periodo di rispetto in cui non possibile contattare nuovamente la stessa numerazione. Inoltre vengono inseriti elementi informativi obbligatori da fornire nella comunicazione telefonica: identificazione univoca della persona fisica che effettua il contatto e per conto di quale Operatore si sta chiamando; scopo commerciale o promozionale del contatto; ruolo della società che chiama; precisazione che i dati personali sono stati estratti dall’elenco abbonati; modalità per l’eventuale iscrizione al Registro delle Opposizioni; esistenza del Codice e sito web su cui trovare ulteriori dettagli.
A un Comitato di Garanzia sono, infine, affidati la vigilanza sul rispetto delle regole di condotta e l’aggiornamento del Codice in relazione agli sviluppi di mercato e alle esigenze dei consumatori.

L’obiettivo, ha spiegato il presidente di Asstel, Stefano Parisi, “è di evitare che tutte le famiglie decidano di negare il consenso”, mettendo così in crisi un settore nel quale lavorano migliaia di persone.
Quindi gli operatori telefonici corrono ai ripari sperando che non accada quel che è successo negli Stati Uniti, dove non esiste un codice di autocondotta e dove a negare il consenso è stato circa il 90% della popolazione. Nei Paesi europei in cui esiste un codice di autoregolamentazione, invece, il consenso è stato negato solo dal 30% degli abbonati.

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Tutto è cominciato con l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166.

Articolo 20 -bis – Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE

1.  Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall’articolo 44, comma 1 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:
«3-bis . In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) , è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter . Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplifi cate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verifi cati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefi nita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le fi nalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) , di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3 -quater . La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante»;
c) all’articolo 162:
1) al comma 2 -bis , le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2 -quater . La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis , e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
2.  Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis , del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b) , del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice.
3.  All’articolo 44, comma 1-bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».
4.  All’articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis , del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
5.  Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quindi nel 2010 è arrivato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ovvero il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Visto l’articolo 87 della Costituzione;
  • Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • Visto l’articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  • Visto l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166;
  • Visto l’articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
  • Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
  • Acquisito il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
  • Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 maggio 2010;
  • Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l’applicazione di un regime transitorio in quanto fino all’attuazione del nuovo regime non puo’ che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall’ordinamento italiano, l’unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
  • Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    1. Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
    2. abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
    3. operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita’ di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono;
    4. registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
    5. elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
    6. Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
    7. gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra’ essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

Articolo 2

Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
  2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
  3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

Articolo 3

Istituzione del registro
  1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
  2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singolisoggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo 4

Realizzazione e gestione del registro
  1. Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali perquanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1:
    1. le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario;
    2. i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro
    3. la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilita’ dell’affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
    4. l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuita’ del servizio e il trasferimento di tutti dati nell’eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
    5. l’obbligo di consentire l’esercizio di attivita’ di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
    1. trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;
    2. sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla letter a), alla predisposizione e attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;
    3. novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
  3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro e’ istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Articolo 5

Soggetti obbligati all’accesso e modalita’ di adesione al servizio
  1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
    1. documentazione attestante l’identita’ dell’operatore, per le persone fisiche, documento di identita’ in corso di validita’ del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identita’ del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
    2. dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera’ materialmente i contatti con gli abbonati;
    3. l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali chel’operatore intende trattare.
    4. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validita’ dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.

Articolo 6

Costi di accesso al registro
  1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
  2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero nello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

Modalita’ e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
  1. Ciascun abbonato puo’ chiedere al gestore che la numerazione della quale e’ intestatario, riportata negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalita’:
    1. mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
    2. mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilita’ per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta’ o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
    3. mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
    4. mediante posta elettronica.
  2. Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di piu’ numerazioni e’ possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalita’ di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro e’ sempre data conferma all’abbonato.
  3. L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attivita’ o di categoria merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalita’ da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purche’ cio’ sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
  4. Ciascun interessato puo’ aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalita’ previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato puo’ iscriversi o revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
  5. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico e’ a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico e’ riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo’ estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
  6. L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine e’ assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
  7. L’iscrizione al registro pubblico puo’ avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita’ automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’ giudiziaria.

Articolo 8

Modalita’ tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
  1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del Codice.
  2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.3. Le modalita’, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro da’ corso all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
  3. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e’ possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
  4. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’ giudiziaria.

Articolo 9

Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante
  1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e a non modificarla.

Articolo 10

Obbligo di informativa
  1. Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresi’, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa puo’ essere resa con modalita’ semplificate.

Articolo 11

Campagna informativa per il consumatore
  1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita’ di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalita’, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Articolo 12

Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
  1. Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche’ per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
  2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.

Articolo 13

Tutela dell’abbonato
  1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Articolo 14

Disposizioni transitorie
  1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui e’ intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.
  2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed e’ assicurato l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall’interessato, e’ resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 4, foglio n. 229

Good News: Taranto ha un pezzo di Tangenziale Sud!

Ufficialmente aperto al traffico un tratto della strada provinciale 101 Taranto-Talsano. Il tratto è su viale Unità d’Italia e rientra nell’ambito del più articolato progetto della Tangenziale Sud.

nuova strada provinciale 101 Taranto-Talsano

L’opera stradale, che finalmente è stata messa a disposizione dell’utenza dopo un lungo quadrimestre di attesa per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione da parte dell’ENEL, consta di un’asta parallela alla carreggiata attuale, con rotatorie in grado di assicurare le connessioni tra i due sensi di marcia che, con questa soluzione progettuale, saranno differenziati; da Taranto verso Talsano si usufruirà della nuova carreggiata, a metà della quale è stata realizzata una razionale piazzola di sosta per mezzi pubblici in condizioni di massima sicurezza e con tutti gli accorgimenti per la movimentazione dei diversamente abili; mentre da Talsano verso Taranto si usufruirà della carreggiata esistente, adeguata nei tratti con ristagno di acque meteoriche.
I lavori di sistemazione della S.P. 101 saranno completati, a breve, da una rotatoria nei pressi dell’immissione del quartiere “La cattiva” e dalla sistemazione con messa in sicurezza fino alla biforcazione in corrispondenza dell’albergo incompiuto.
Il tratto entrato in esercizio (che è costato per lavori e spese generali 1,4 milioni di euro, su un totale di 43,9 milioni di euro finanziato per il primo lotto), è esteso Km 1+45 e rientra nel più ampio progetto della Tangenziale Sud i cui lavori, iniziati nel luglio 2009, proseguono lungo l’intero asse (esteso Km 3,15) progettato da via Torro e via Consiglio sino al quartiere Salinella, ove è previsto uno svincolo per il collegamento con questo quartiere e con la parte del centro urbano del capoluogo ionico che gravita su viale Magna Grecia incrocio corso Italia.
Il nesso tra l’intervento sulla S.P. 101 e la Tangenziale Sud deriva dal fatto che la nuova autostrada urbana in prosecuzione del Ponte P.Penna-Pizzone, finanziata sino al nuovo cimitero di Talsano (il secondo lotto dal quartiere Salinella a Talsano, esteso Km 4,86, è stato appaltato nel giugno 2010 ed è stato finanziato per 27,8 milioni di euro) prevede uno svincolo di collegamento con la Nuova Base Navale, la cui asta incrocia la S.P. 101 con idonea rotatoria e, di fatto, drenerà verso la tangenziale medesima tutto il traffico generato sulla strada provinciale n°101 per Talsano, sulla strada provinciale n° 100 da un lato verso la Base Navale e dal lato opposto verso l’abitato di Lama.

corografia generale Tangenziale Sud Taranto

Il progetto della Tangenziale Sud è infatti articolato con una doppia carreggiata con caratteristiche autostradali e costituisce la direttrice primaria dal Ponte P.Penna-Pizzone verso Salinella-Talsano, aggirando la Salina Grande nel pieno rispetto dei vincoli ambientali esistenti, con un’estesa totale (primo e secondo lotto) di Km 8,01; a questa strada principale fanno da corollario le connessioni con i vari quartieri urbani attraverso una viabilità nuova, oppure una viabilità che adegua e mette in sicurezza le strade esistenti (raccordo con il quartiere Salinella e rione Italia, raccordo con Base Navale, raccordo con Lama e dei raccordi con Talsano).
Il raccordo dalla superstrada in costruzione alla Nuova Base Navale prevede un’asta nuova di connessione con la S.P.100 per Lama (estesa Km 1,80) e l’adeguamento della S.P. 101 proprio nel tratto che è stato consegnato all’utenza automobilistica.
La Provincia di Taranto, con il coordinamento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Costanzo Carrieri, ha già predisposto le fasi progettuali e definito urbanisticamente con i comuni interessati il progetto per proseguire con la nuova arteria in direzione Leporano-Pulsano-Isola Amministrativa di Taranto, fino ad Avetrana.
E’ di questi giorni una serrata fase di concertazione tra la stessa Provincia e l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia per la definizione (nell’ambito del Piano di investimenti per il Sud) dei possibili finanziamenti per la viabilità primaria, come parte integrante della più ampia intesa istituzionale che vede affiancate le tre Province del “Grande Salento” e cioè Brindisi, Lecce e Taranto.
La direttrice Talsano-Avetrana rientra tra le priorità evidenziate dalla Provincia di Taranto, le cui argomentazioni sono condivise anche dalla Provincia di Lecce per la necessità di collegamento dell’area del Basso Salento ai traffici per Taranto e per il Nord senza dover passare per Lecce e Brindisi.

Il secondo lotto della Tangenziale sud, dal quartiere Salinella a Talsano (esteso per chilometri 4,86), è stato appaltato nel giugno scorso alla ditta Intini ed è stato finanziato per 27,8 milioni di euro.

Per finire, le parole di Angelo Cimini, progettista e direttore dei lavori: “Abbiamo realizzato circa il 40% dei lavori. Contiamo di finire l’opera stradale entro un anno e mezzo. Si tratta della prima parte di un itinerario che la Provincia ha posto come prioritario nell’accordo sulle infrastrutture del Grande Salento. Si chiede di finanziare tutto il pezzo che arriva fino all’isola amministrativa di Taranto. Quando sarà completa questa strada litoranea interna, a circa due chilometri dietro la costa, l’attuale strada diventerà un senso unico con pista pedonale e ciclabile esclusiva, utilizzabile anche dai non vedenti con partitolari chip, in parte già realizzati. La pista si estenderà su 39 chilometri e sarà la più grande d’Europa”.

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Cartografia PR A07 – Infrastrutture di Trasporto – Provincia di Taranto 

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Su viale Unità d’Italia niente più puzza (vedi post precedente) e niente più code? …vogliono proprio stupirci con effetti speciali!

Daryl Hall & John Oates – Maneater

Daryl Hall & John Oates

Maneater

 Maneater

She’ll only come out at night
The lean and hungry type
Nothing is new, I’ve seen her here before
Watching and waiting
She’s sitting with you but her eyes are on the door
So many have paid to see
What you think you’re getting for free
The woman is wild, a she-cat tamed by the purr of a Jaguar
Money’s the matter
If you’re in it for love you ain’t gonna get too far

Oh here she comes
Watch out boy shell chew you up
Oh here she comes
She’s a maneater
Oh here she comes
Watch out boy shell chew you up
Oh here she comes
She’s a maneater

I wouldn’t if I were you
I know what she can do
She’s deadly man, and she could really rip your world apart
Mind over matter
The beauty is there but a beast is in the heart

Oh here she comes
Watch out boy shell chew you up
Oh here she comes
Shes a maneater

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Traduzione

Mangiatrice di uomini

Lei esce solo la notte
il tipo magro e affamato
niente di nuovo, l’ho già vista qui in passato
guarda e aspetta
lei è seduta con te ma i suoi occhi sono sulla porta
così tanti hanno pagato per vedere
ciò che pensi che stai ricevendo gratis
la donna è selvaggia, lei è una gatta addomesticata dalle fusa di una Jaguar
il denaro è ciò che importa
se ci sei per amore non andrai molto lontano

oh eccola che viene
attento ragazzo, lei ti divorerà
oh eccola che viene
lei è una mangiatrice di uomini
oh eccola che viene
attento ragazzo, lei ti divorerà
oh eccola che viene
lei è una mangiatrice di uomini

non lo farei se fossi in te
so cosa può fare
lei è micidiale, e può davvero strapparti via il tuo mondo
potere della mente
la bellezza è lì ma una bestia è nel cuore

oh eccola che viene
attento ragazzo, lei ti divorerà
oh eccola che viene
lei è una mangiatrice di uomini.