{"id":268,"date":"2003-05-10T17:58:28","date_gmt":"2003-05-10T16:58:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/?page_id=268"},"modified":"2014-03-14T19:52:49","modified_gmt":"2014-03-14T18:52:49","slug":"decreto-legislativo-70-2003-commercio-elettronico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/decreto-legislativo-70-2003-commercio-elettronico","title":{"rendered":"Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #33a8e5;\"><strong>Decreto legislativo 09\/04\/2003 n. 70<\/strong><\/span><\/h1>\n<p style=\"text-align: center;\">(G.U. 14\/04\/2003 n. 87)<\/p>\n<div><strong>Attuazione della direttiva 2000\/31\/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.<\/strong><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Preambolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"center\">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/div>\n<div align=\"justify\">Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<\/div>\n<div align=\"justify\">Visto l&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/div>\n<div align=\"justify\">Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l&#8217;articolo 31 e l&#8217;allegato B;<\/div>\n<div align=\"justify\">Vista la direttiva 2000\/31\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;<\/div>\n<div align=\"justify\">Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;<\/div>\n<div align=\"justify\">Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98\/34\/CE, con nota n. 2003 DAR 0029\/I del 24 gennaio 2003;<\/div>\n<div align=\"justify\">Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;<\/div>\n<div align=\"justify\">Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivit\u00e0 produttive e per l&#8217;innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell&#8217;economia e delle finanze, dell&#8217;interno e per la funzione pubblica;<\/div>\n<div align=\"center\">E m a n a<\/div>\n<div align=\"center\">il seguente decreto legislativo:<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 1 \u00a0&#8211;\u00a0Finalit\u00e0<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> II presente decreto \u00e8 diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, fra i quali il commercio elettronico .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l&#8217;applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonch\u00e9 la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione ed in particolare del commercio elettronico ;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) le intese restrittive della concorrenza;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) le prestazioni di servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;<\/div>\n<div align=\"justify\">e) le attivit\u00e0, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l&#8217; esercizio dei pubblici poteri;<\/div>\n<div align=\"justify\">f) la rappresentanza e la difesa processuali;<\/div>\n<div align=\"justify\">g) i giochi d&#8217;azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonch\u00e9 quelli nei quali l&#8217;elemento aleatorio \u00e8 prevalente .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonch\u00e9 in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d&#8217;armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 2 &#8211; Definizioni<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Ai fini del presente decreto si intende per:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) &#8220;servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione&#8221;: le attivit\u00e0 economiche svolte in linea -on line-, nonch\u00e9 i servizi definiti dall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; .<\/div>\n<div align=\"justify\">b) &#8220;Prestatore&#8221;: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) &#8220;prestatore stabilito&#8221;: il prestatore che esercita effettivamente un&#8217;attivit\u00e0 economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l &#8216;uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per se uno stabilimento del prestatore;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) &#8220;destinatario del servizio&#8221;: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;<\/div>\n<div align=\"justify\">e) &#8220;consumatore&#8221;: qualsiasi persona fisica che agisca con finalit\u00e0 non riferibili all&#8217;attivit\u00e0 commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.<\/div>\n<div align=\"justify\">f) &#8220;comunicazioni commerciali &#8220;: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l&#8217;immagine di un&#8217;impresa, di un&#8217;organizzazione o di un soggetto che esercita un&#8217;attivit\u00e0 agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per se comunicazioni commerciali :<\/div>\n<div align=\"justify\">1) le informazioni che consentono un accesso diretto all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa, del soggetto o dell&#8217;organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;<\/div>\n<div align=\"justify\">2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all&#8217;immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;<\/div>\n<div align=\"justify\">g) &#8220;professione regolamentata &#8220;: professione riconosciuta ai sensi dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 7 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319 ;<\/div>\n<div align=\"justify\">h) &#8220;ambito regolamentato&#8221;: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L&#8217;ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne :<\/div>\n<div align=\"justify\">1) l&#8217;accesso all&#8217;attivit\u00e0 di servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;<\/div>\n<div align=\"justify\">2) l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualit\u00e0 o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicit\u00e0 e ai contratti, ovvero alla responsabilit\u00e0 del prestatore.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> L &#8216;ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attivit\u00e0 in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) le merci in quanto tali, nonch\u00e9 le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l&#8217;esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) la consegna o il trasporto delle merci ;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) i servizi non prestati per via elettronica.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorit\u00e0 indipendenti di settore.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 3 &#8211; Mercato interno<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> I servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell&#8217;ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Le disposizioni relative alI &#8216;ambito regolamentato di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44\/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale .<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 4 &#8211;\u00a0Deroghe all&#8217;articolo 3<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) diritti d&#8217;autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonch\u00e9 diritti di propriet\u00e0 industriale;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo l, della direttiva 2000\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l&#8217;avvio, l&#8217;esercizio e la vigilanza prudenziale dell&#8217;attivit\u00e0 degli istituti di moneta elettronica;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) l&#8217;articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85\/611\/CEE, in materia di pubblicit\u00e0 degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) all&#8217;attivit\u00e0 assicurativa di cui all&#8217;articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92\/49\/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88\/357\/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92\/96\/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all&#8217;articolo 4 della direttiva 90\/619\/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002\/83\/CE;<\/div>\n<div align=\"justify\">e) facolt\u00e0 delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;<\/div>\n<div align=\"justify\">f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;<\/div>\n<div align=\"justify\">g) validit\u00e0 dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;<\/div>\n<div align=\"justify\">h) ammissibilit\u00e0 delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 5 &#8211;\u00a0Deroghe<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> La libera circolazione di un determinato servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione proveniente da un altro Stato membro pu\u00f2 essere limitata, con provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorit\u00e0 indipendenti di settore, per motivi di :<\/div>\n<div align=\"justify\">a) ordine pubblico, per l&#8217;opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l&#8217;incitamento all&#8217;odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonch\u00e9 contro la violazione della dignit\u00e0 umana;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) tutela della salute pubblica;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) necessari riguardo ad un determinato servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) proporzionati a tali obiettivi.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Fatti salvi i procedimenti giudiziari egli atti compiuti nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine penale, l&#8217;autorit\u00e0 competente, per il tramite del Ministero delle attivit\u00e0 produttive ovvero l&#8217;autorit\u00e0 indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento :<\/div>\n<div align=\"justify\">a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorit\u00e0 indipendenti, \u00e8 data periodicamente comunicazione al Ministero competente .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>4.<\/strong> In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel pi\u00f9 breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell&#8217;urgenza.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 6 &#8211;\u00a0Assenza di autorizzazione preventiva<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> L &#8216;accesso all&#8217;attivit\u00e0 di un prestatore di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione .<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 7 &#8211;\u00a0Informazioni generali obbligatorie<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorit\u00e0 competenti le seguenti informazioni :<\/div>\n<div align=\"justify\">a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) il domicilio o la sede legale ;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l&#8217;indirizzo di posta elettronica;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivit\u00e0 economiche, REA, o al registro delle imprese;<\/div>\n<div align=\"justify\">e) gli elementi di individuazione, nonch\u00e9 gli estremi della competente autorit\u00e0 di vigilanza qualora un&#8217; attivit\u00e0 sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;<\/div>\n<div align=\"justify\">f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:<\/div>\n<div align=\"justify\">1) L&#8217;ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;<\/div>\n<div align=\"justify\">2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui \u00e8 stato rilasciato;<\/div>\n<div align=\"justify\">3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalit\u00e0 di consultazione dei medesimi;<\/div>\n<div align=\"justify\">g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un&#8217;attivit\u00e0 soggetta ad imposta;<\/div>\n<div align=\"justify\">h) l&#8217;indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;<\/div>\n<div align=\"justify\">i) l&#8217;indicazione delle attivit\u00e0 consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un&#8217;attivit\u00e0 sia soggetta ad autorizzazione o l&#8217;oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d&#8217;uso.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> La registrazione della testata editoriale telematica \u00e8 obbligatoria esclusivamente per le attivit\u00e0 per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 8 &#8211;\u00a0Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare :<\/div>\n<div align=\"justify\">a) che si tratta di comunicazione commerciale;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) la persona fisica o giuridica per conto della quale \u00e8 effettuata la comunicazione commerciale ;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) che si tratta di un&#8217;offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso ;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 9 &#8211;\u00a0Comunicazione commerciale non sollecitata<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l&#8217;indicazione che il destinatario del messaggio pu\u00f2 opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali \u00e8 onere del prestatore.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 10 &#8211;\u00a0Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> L &#8216;impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all&#8217;indipendenza, alla dignit\u00e0, all&#8217;onore della professione, al segreto professionale e alla lealt\u00e0 verso clienti e colleghi .<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 11 &#8211;\u00a0Esclusioni<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Il presente decreto non si applica a:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) contratti che richiedono per legge l&#8217;intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l&#8217;esercizio di pubblici poteri ;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attivit\u00e0 commerciali, imprenditoriali o professionali ;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 12 &#8211;\u00a0Informazioni dirette alla conclusione del contratto<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonch\u00e9 a quelli stabiliti dall&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell&#8217;inoltro dell&#8217;ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :<\/div>\n<div align=\"justify\">a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) il modo in cui il contratto concluso sar\u00e0 archiviato e le relative modalit\u00e0 di accesso;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati; prima di inoltrare l&#8217;ordine al prestatore;<\/div>\n<div align=\"justify\">d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;<\/div>\n<div align=\"justify\">e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all&#8217;italiano;<\/div>\n<div align=\"justify\">f) l&#8217;indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Il comma 1 non \u00e8 applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione .<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 13 &#8211;\u00a0Inoltro dell&#8217;ordine<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell&#8217;ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l&#8217;indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> L &#8216;ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilit\u00e0 di accedervi .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>4.<\/strong> Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti .<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 14 &#8211;\u00a0Responsabilit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di semplice trasporto &#8211; Mere conduit &#8211;<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Nella prestazione di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non \u00e8 responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) non dia origine alla trasmissione;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) non selezioni il destinatario della trasmissione ;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) non selezioni n\u00e9 modifichi le informazioni trasmesse.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Le attivit\u00e0 di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> L &#8216;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, pu\u00f2 esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 15 &#8211;\u00a0Responsabilit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di memorizzazione temporanea &#8216;caching&#8217;\u00a0<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Nella prestazione di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217; informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non \u00e8 responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere pi\u00f9 efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) non modifichi le informazioni;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni ;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del d) non interferisca con l&#8217;uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull&#8217;impiego delle informazioni ;<\/div>\n<div align=\"justify\">e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l&#8217;accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l&#8217; accesso alle informazioni \u00e8 stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un &#8216;autorit\u00e0 amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> L &#8216;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza pu\u00f2 esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 16 &#8211;\u00a0Responsabilit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di memorizzazione di informazioni -hosting-<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Nella prestazione di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non \u00e8 responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l&#8217;attivit\u00e0 o l&#8217;informazione \u00e8 illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illiceit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 o dell&#8217; informazione;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorit\u00e0 competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l&#8217;autorit\u00e0 o il controllo del prestatore.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> L &#8216;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa competente pu\u00f2 esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse .<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 17 &#8211;\u00a0Assenza dell&#8217;obbligo generale di sorveglianza<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non \u00e8 assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivit\u00e0 illecite.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15e 16, il prestatore. \u00e8 comunque tenuto:<\/div>\n<div align=\"justify\">a) ad informare senza indugio l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivit\u00e0 o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorit\u00e0 competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l&#8217;identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivit\u00e0 illecite.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Il prestatore \u00e8 civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l&#8217;accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l&#8217;accesso, non ha provveduto ad informarne l&#8217;autorit\u00e0 competente .<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 18 &#8211;\u00a0Codici di condotta<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l&#8217;adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attivit\u00e0 produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Il codice di condotta, se adottato, \u00e8 reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un&#8217;altra lingua comunitaria .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignit\u00e0 umana.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 19 &#8211;\u00a0Composizione delle controversie<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> In caso di controversie, prestatore e destinatario, del servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformit\u00e0 ai principi previsti dall&#8217;ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell&#8217;Unione Europea per l&#8217;inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie .<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonch\u00e9 al Ministero delle attivit\u00e0 produttive, che provvede a dame comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, nonch\u00e9 ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 20 &#8211;\u00a0Cooperazione<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Presso il Ministero delle attivit\u00e0 produttive \u00e8 istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto \u00e8 accessibile anche per via telematica.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Il Ministero delle attivit\u00e0 produttive, provvede affinch\u00e9 sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili, per le Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i fornitori di servizi :<\/div>\n<div align=\"justify\">a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonch\u00e9 sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 ;<\/div>\n<div align=\"justify\">b) gli estremi delle autorit\u00e0, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;<\/div>\n<div align=\"justify\">c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della societ\u00e0 dell&#8217; informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale, non che informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 21 &#8211;\u00a0Sanzioni<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>1.<\/strong> Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7,8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>2.<\/strong> Nei casi di particolare gravit\u00e0 o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.<\/div>\n<div align=\"justify\"><strong>3.<\/strong> Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall&#8217;articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all&#8217;accertamento delle violazioni provvedono, d&#8217;ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 \u00e8 presentato al Ministero delle attivit\u00e0 produttive, fatta salva l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><center><strong>Articolo 22 &#8211;\u00a0Entrata in vigore<\/strong><\/center>&nbsp;<\/p>\n<div align=\"justify\">Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/div>\n<div align=\"justify\">Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decreto legislativo 09\/04\/2003 n. 70 (G.U. 14\/04\/2003 n. 87) Attuazione della direttiva 2000\/31\/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. &nbsp; \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Preambolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &nbsp; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l&#8217;articolo 14, &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.1.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Decreto legislativo 09\/04\/2003 n. 70: attuazione direttiva 2000\/31\/CE sugli aspetti giuridici dei servizi della 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