{"id":42,"date":"2010-05-07T19:01:43","date_gmt":"2010-05-07T18:01:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/?page_id=42"},"modified":"2014-03-14T19:52:07","modified_gmt":"2014-03-14T18:52:07","slug":"codice_assicurazioni_private_assicurazione_obbligatoria","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/codice_assicurazioni_private_assicurazione_obbligatoria","title":{"rendered":"Codice delle assicurazioni private &#8211; Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"font-size: medium;\">DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 <\/span><br \/>\n<\/span>(in Suppl. ordinario n. 163 alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 239)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #000080;\">Codice delle assicurazioni private<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"font-size: small;\">TITOLO X<br \/>\nASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"font-size: small;\">CAPO I<br \/>\nObbligo di assicurazione (1)<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita\u2019 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 122 &#8211; Veicoli a motore<\/span><\/strong><\/span> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall&#8217;assicurazione per la responsabilit\u00e0 civile verso i terzi prevista dall&#8217;articolo 2054 del codice civile e dall&#8217;articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive, su proposta dell&#8217;ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall&#8217;obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. L&#8217;assicurazione comprende la responsabilit\u00e0 per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale \u00e8 effettuato il trasporto.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volont\u00e0 del proprietario, dell&#8217;usufruttuario, dell&#8217;acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall&#8217;articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all&#8217;autorit\u00e0 di pubblica sicurezza. In deroga all&#8217;articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l&#8217;assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell&#8217;imposta pagata e del contributo previsto dall&#8217;articolo 334.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;assicurazione copre anche la responsabilit\u00e0 per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente .<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita\u2019 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Articolo 123 &#8211; Natanti <\/strong><\/span><\/span>(1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. Le unit\u00e0 da diporto, con esclusione delle unit\u00e0 non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 civile verso terzi prevista dall&#8217;articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell&#8217;acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive su proposta dell&#8217;ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall&#8217;obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Sono altres\u00ec soggetti all&#8217;obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;obbligo assicurativo \u00e8 esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall&#8217;unit\u00e0 alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale \u00e8 di volta in volta collocato il motore.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Alle unit\u00e0 da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008 n.86\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 124 &#8211; Gare e competizioni sportive<\/span><\/strong><\/span> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l&#8217;organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilit\u00e0 civile.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. L&#8217;assicurazione copre la responsabilit\u00e0 dell&#8217;organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008 n.86\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 125 &#8211; Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>1<\/strong>. Per i veicoli e i natanti soggetti all&#8217;obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonch\u00e9 per i motori amovibili di cui all&#8217;articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all&#8217;estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l&#8217;obbligo di assicurazione.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Per i natanti l&#8217;obbligo di assicurazione si considera assolto:<br \/>\na) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive, su proposta dell&#8217;ISVAP, ovvero<br \/>\nb) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall&#8217;Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall&#8217;Ufficio centrale italiano.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l&#8217;obbligo di assicurazione:<br \/>\na) \u00e8 assolto mediante contratto di assicurazione \u00abfrontiera\u00bb, come disciplinato dal regolamento previsto all&#8217;articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;<br \/>\nb) si considera assolto quando l&#8217;Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell&#8217;Unione europea sia stato rimosso l&#8217;obbligo negli Stati membri di controllare l&#8217;assicurazione di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;<br \/>\nc) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall&#8217;Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall&#8217;Ufficio centrale italiano.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l&#8217;obbligo di assicurazione si considera assolto quando l&#8217;Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l&#8217;Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. Nell&#8217;ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l&#8217;Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l&#8217;Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.<br \/>\n<strong>5-bis<\/strong>. L&#8217;Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un&#8217;offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta (1).<br \/>\n<strong>6<\/strong>. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di propriet\u00e0 di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di propriet\u00e0 di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.<br \/>\n<strong>7<\/strong>. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell&#8217;ISVAP, dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive (2).<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Comma inserito dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.<br \/>\n(2) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008 n.86\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 126 &#8211; Ufficio centrale italiano<\/span><\/span><\/strong> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;Ufficio centrale italiano \u00e8 abilitato all&#8217;esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall&#8217;ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, che ne approva lo statuto con decreto.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. L&#8217;Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all&#8217;articolo 125 svolge le seguenti attivit\u00e0:<br \/>\na) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l&#8217;assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell&#8217;ISVAP, dal Ministro delle attivit\u00e0 produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;<br \/>\nb) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell&#8217;articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualit\u00e0 di domiciliatario dell&#8217;assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;<br \/>\nc) \u00e8 legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell&#8217;articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all&#8217;estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell&#8217;Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l&#8217;azione diretta contro l&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall&#8217; articolo 144.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Ai fini della proposizione dell&#8217;azione diretta di risarcimento nei confronti dell&#8217;Ufficio centrale italiano i termini di cui all&#8217;articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perci\u00f2 stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all&#8217;articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;Ufficio centrale italiano \u00e8 abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all&#8217;estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l&#8217;Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.<br \/>\n<strong>6<\/strong>. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all&#8217;estero, l&#8217;Ufficio centrale italiano pu\u00f2 richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalit\u00e0 dell&#8217;incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008 n.86\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 127 &#8211; Certificato di assicurazione e contrassegno<\/span><\/strong><\/span> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di assicurazione dei veicoli a motore \u00e8 comprovato da apposito certificato rilasciato dall&#8217;impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione \u00e8 obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall&#8217; articolo 122, comma 3, primo periodo.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. All&#8217;atto del rilascio del certificato di assicurazione l&#8217;impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l&#8217;indicazione dell&#8217;anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui \u00e8 valido il certificato. Il contrassegno \u00e8 esposto sul veicolo al quale si riferisce l&#8217;assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalit\u00e0 per il rilascio, nonch\u00e9 le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalit\u00e0 per l&#8217;emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008 n.86\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 128 &#8211; Massimali di garanzia<\/span><\/span><\/strong> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. Per l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di assicurazione per la responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e&#8217; stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:<br \/>\na) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;<br \/>\nb) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. I contratti dell&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l&#8217;11 giugno 2012.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Ogni cinque anni dalla data dell&#8217;11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall&#8217;indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494\/95del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L&#8217;aumento effettuato e&#8217; arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e&#8217; stabilito l&#8217;adeguamento di cui al comma 3.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. Alla data dell&#8217;11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta&#8217; degli ammontari di cui al comma 1 (2).<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Articolo sostituito dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.<br \/>\n(2) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008 n.86\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 129 &#8211; Soggetti esclusi dall&#8217;assicurazione<\/span><\/strong><\/span> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. Non \u00e8 considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Ferme restando la disposizione di cui all&#8217; articolo 122,, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:<br \/>\na) i soggetti di cui all&#8217;articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all&#8217;articolo 91, comma 2, del codice della strada;<br \/>\nb) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonch\u00e9 gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l&#8217;assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;<br \/>\nc) ove l&#8217;assicurato sia una societ\u00e0, i soci a responsabilit\u00e0 illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita&#8217; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il <a title=\"Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita\u2019 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti\" href=\"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/regolamento_obbligo_assicurazione_responsabilita_civile_circolazione\">D.M. 1 aprile 2008 n.86<\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CAPO II<br \/>\nEsercizio dell&#8217;assicurazione<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 130 &#8211; Imprese autorizzate<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;assicurazione pu\u00f2 essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libert\u00e0 di prestazione di servizi, l&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilit\u00e0 del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all&#8217;articolo 151.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Nel caso in cui l&#8217;impresa di assicurazione, che opera in regime di libert\u00e0 di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all&#8217;articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 131 &#8211; Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto<\/span><\/span><\/strong><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialit\u00e0 delle offerte dei servizi assicurativi, nonch\u00e9 un&#8217;adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all&#8217;obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. La pubblicit\u00e0 dei premi \u00e8 attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell&#8217;impresa di assicurazione, nonch\u00e9 mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.<br \/>\n<strong>2-bis<\/strong>. Per l&#8217;offerta di contratti relativi all&#8217;assicurazione r.c. auto, l&#8217;intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall&#8217;impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L&#8217;informazione \u00e8 affissa nei locali in cui l&#8217;intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente (1).<br \/>\n<strong>2-ter<\/strong>. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell&#8217;intermediario, nonch\u00e9 lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto (1).<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Comma inserito dall&#8217;articolo 8, comma 3-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 132 &#8211; Obbligo a contrarre<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l&#8217;obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l&#8217;assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall&#8217;attestato di rischio, nonch\u00e9 dell&#8217;identit\u00e0 del contraente e dell&#8217;intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l&#8217;assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l&#8217;assicurato acconsenta all&#8217;istallazione di meccanismi elettronici che registrano l&#8217;attivit\u00e0 del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilit\u00e0 sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all&#8217;atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto (1).<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l&#8217;autorizzazione sia limitata, ai fini dell&#8217;assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all&#8217;archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell&#8217;esigenza di consultazioni anche sistematiche nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di prevenzione e contrasto delle frodi nell&#8217;assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Comma modificato dall&#8217;articolo 32, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 133 &#8211; Formule tariffarie<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall&#8217;ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all&#8217;atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell&#8217;assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L&#8217;individuazione delle categorie di veicoli \u00e8 effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l&#8217;applicazione, da parte dell&#8217;ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro (1).<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all&#8217;anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all&#8217;abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Comma modificato dall&#8217;articolo 34 bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1\u00a0(convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27).<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 134 &#8211; Attestazione sullo stato del rischio<\/span><\/strong><\/span> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all&#8217;attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l&#8217;impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all&#8217;usufruttuario, all&#8217;acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell&#8217;attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato (2).<br \/>\n<strong>1-bis<\/strong>. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l&#8217;attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalit\u00e0 stabilite dall&#8217;ISVAP con il regolamento di cui al comma 1 (3).<br \/>\n<strong>1-ter<\/strong>. La consegna dell&#8217;attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonch\u00e9 ai sensi del regolamento dell&#8217;ISVAP di cui al comma 1, \u00e8 effettuata per via telematica, attraverso l&#8217;utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all&#8217;articolo 135 (4).<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Il regolamento prevede l&#8217;obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull&#8217;attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gi\u00e0 esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell&#8217;assunzione dei contratti di assicurazione di cui all&#8217; articolo 122, comma 1. In ogni caso l&#8217;ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull&#8217;attestazione (5).<br \/>\n<strong>3<\/strong>. La classe di merito indicata sull&#8217;attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validit\u00e0, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l&#8217;ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita&#8217; per un periodo di cinque anni (6).<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;attestazione sullo stato del rischio, all&#8217;atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l&#8217;attestato, \u00e8 acquisita direttamente dall&#8217;impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all&#8217;articolo 135 (7).<br \/>\n<strong>4-bis<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gi\u00e0 titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non pu\u00f2 assegnare al contratto una classe di merito pi\u00f9 sfavorevole rispetto a quella risultante dall&#8217;ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gi\u00e0 assicurato (8).<br \/>\n<strong>4-ter<\/strong>. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l&#8217;effettiva responsabilit\u00e0 del contraente, che \u00e8 individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilit\u00e0 principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilit\u00e0 si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di pi\u00f9 sinistri (9).<br \/>\n<strong>4-quater<\/strong>. \u00c8 fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito (10).<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per l&#8217;attuazione del presente articolo vedi Regolamento ISVAP 9 agosto 2006, n. 4.<br \/>\n(2) Comma modificato dall&#8217;articolo 32, comma 2, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1\u00a0(convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27).<br \/>\n(3) Comma inserito dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.<br \/>\n(4) Comma inserito dall&#8217;articolo 32, comma 2, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1\u00a0(convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27)<br \/>\n(5) Comma modificato dall&#8217;articolo 32, comma 2, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1\u00a0(convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27).<br \/>\n(6) Comma modificato dall&#8217; articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.<br \/>\n(7) Comma sostituito dall&#8217;articolo 32, comma 2, lettera d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1\u00a0(convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27).<br \/>\n(8) Comma aggiunto dall&#8217; articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.<br \/>\n(9) Comma aggiunto dall&#8217; articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.<br \/>\n(10) Comma aggiunto dall&#8217; articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 135 &#8211; Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati (1)<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Allo scopo di rendere pi\u00f9 efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l&#8217;ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate &#8216;anagrafe testimoni&#8217; e &#8216;anagrafe danneggiati&#8217; (2).<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalit\u00e0 stabilite con regolamento adottato dall&#8217;ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall&#8217;ISVAP alle rispettive autorit\u00e0 di vigilanza degli Stati membri interessati.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalit\u00e0 e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonch\u00e9 gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall&#8217;ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell&#8217;interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali (3).<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Rubrica modificata dall&#8217;articolo 32, comma 3 bis, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<br \/>\n(2) Comma modificato dall&#8217;articolo 32, comma 3 bis, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<br \/>\n(3) Comma sostituito dall&#8217;articolo 32, comma 3 bis, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 136\u00a0&#8211; Funzioni del Ministero delle attivit\u00e0 produttive<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attivit\u00e0 produttive, l&#8217;ISVAP \u00e8 tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 1, \u00e8 istituito presso il Ministero delle attivit\u00e0 produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l&#8217;andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell&#8217;anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, \u00e8 disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non pu\u00f2 essere attribuita alcuna indennit\u00e0 o emolumento comunque denominato.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Al fine della diffusione di un&#8217;adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti \u00e8 autorizzato a stipulare apposita convenzione con l&#8217;Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalit\u00e0 e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilit\u00e0 finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva .<br \/>\n<strong>3-bis<\/strong>. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall&#8217;ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Comma aggiunto dall&#8217; articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CAPO III<br \/>\nRisarcimento del danno<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 137 &#8211; Danno patrimoniale<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l&#8217;incidenza dell&#8217;inabilit\u00e0 temporanea o dell&#8217;invalidit\u00e0 permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il pi\u00f9 elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il pi\u00f9 elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall&#8217;apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. \u00c8 in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell&#8217;Agenzia delle entrate.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non pu\u00f2 essere inferiore a tre volte l&#8217;ammontare annuo della pensione sociale.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 138 &#8211; Danno biologico per lesioni di non lieve entit\u00e0<\/span><\/span><\/strong><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivit\u00e0 produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:<br \/>\na) delle menomazioni alla integrit\u00e0 psicofisica comprese tra dieci e cento punti;<br \/>\nb) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidit\u00e0 comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all&#8217;et\u00e0 del soggetto leso.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. La tabella unica nazionale \u00e8 redatta secondo i seguenti principi e criteri:<br \/>\na) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un&#8217;incidenza negativa sulle attivit\u00e0 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit\u00e0 di produrre reddito;<br \/>\nb) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell&#8217;et\u00e0 e del grado di invalidit\u00e0;<br \/>\nc) il valore economico del punto \u00e8 funzione crescente della percentuale di invalidit\u00e0 e l&#8217;incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo pi\u00f9 che proporzionale rispetto all&#8217;aumento percentuale assegnato ai postumi;<br \/>\nd) il valore economico del punto \u00e8 funzione decrescente dell&#8217;et\u00e0 del soggetto, sulla base delle tavole di mortalit\u00e0 elaborate dall&#8217;ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all&#8217;interesse legale;<br \/>\ne) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento \u00e8 determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilit\u00e0 riconosciuta per ciascun giorno.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l&#8217;ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale pu\u00f2 essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, in misura corrispondente alla variazione dell&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall&#8217;ISTAT.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 139 &#8211; Danno biologico per lesioni di lieve entit\u00e0<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entit\u00e0, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, \u00e8 effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:<br \/>\na) a titolo di danno biologico permanente, \u00e8 liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura pi\u00f9 che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidit\u00e0; tale importo \u00e8 calcolato in base all&#8217;applicazione a ciascun punto percentuale di invalidit\u00e0 del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L&#8217;importo cos\u00ec determinato si riduce con il crescere dell&#8217;et\u00e0 del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di et\u00e0 a partire dall&#8217;undicesimo anno di et\u00e0. Il valore del primo punto \u00e8 pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto (1);<br \/>\nb) a titolo di danno biologico temporaneo, \u00e8 liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilit\u00e0 assoluta; in caso di inabilit\u00e0 temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilit\u00e0 riconosciuta per ciascun giorno (2).<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un&#8217;incidenza negativa sulle attivit\u00e0 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit\u00e0 di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entit\u00e0, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente (3).<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 pu\u00f2 essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivit\u00e0 produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrit\u00e0 psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidit\u00e0.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, in misura corrispondente alla variazione dell&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall&#8217;ISTAT.<br \/>\n<strong>6<\/strong>. Ai fini del calcolo dell&#8217;importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidit\u00e0 pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3 (4).<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">1) L&#8217;importo di cui alla presente lettera \u00e8 aggiornato alla misura di seicentottantotto euro e ventotto centesimi dall&#8217;articolo 1 del D.M. 31 maggio 2006, successivamente l&#8217;articolo 1 del D.M. 12 giugno 2007, ha ulteriormente aggiornato l&#8217;importo, a decorrere dal mese di aprile 2007, alla misura di seicentonovantasette euro e novantadue centesimi; infine l&#8217; articolo 1 del D.M. 24 giugno 2007 , ha aggiornato l&#8217;importo in settecentoventi euro e novantacinque centesimi. Per l&#8217; aggiornamento fino alla misura di settecentoventotto euro e sedici centesimi vedi l&#8217;articolo 1 del D.M. 19 giugno 2009. Per un ulteriore aggiornamento fino a settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi, vedi l&#8217;articolo 1 del D.M. 27 maggio 2010. Successivamente, l&#8217;articolo 1 del D.M. 17 giugno 2011, ha aggiornato l&#8217;importo di cui alla presente lettera a settecentocinquantanove euro e quattro centesimi, a decorrere dal mese di aprile 2011.<br \/>\n(2) L&#8217;importo di cui alla presente lettera \u00e8 aggiornato alla misura di quaranta euro e sedici centesimi dall&#8217;articolo 1 del D.M. 31 maggio 2006, successivamente l&#8217;articolo 1 del D.M. 12 giugno 2007, ha ulteriormente aggiornato l&#8217;importo, a decorrere dal mese di aprile 2007, alla misura di quaranta euro e settantadue centesimi; infine l&#8217; articolo 1 del D.M. 24 giugno 2007 , ha aggiornato l&#8217;importo in quarantadue euro e sei centesimi . Per l&#8217;aggiornamento fino alla misura di quarantadue euro e quarantotto centesimi vedi l&#8217;articolo 1 del D.M. 19 giugno 2009. Per un ulteriore aggiornamento fino a quarantatre euro e sedici centesimi, vedi l&#8217;articolo 1 del D.M. 27 maggio 2010. Successivamente, l&#8217;articolo 1 del D.M. 17 giugno 2011, ha aggiornato l&#8217;importo di cui alla presente lettera a quarantaquattro euro e ventotto centesimi, a decorrere dal mese di aprile 2011.<br \/>\n(3) Comma modificato dall&#8217;articolo 32, comma 3 ter, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<br \/>\n(4) Vedi anche quanto disposto dall&#8217;articolo 32, comma 3 quater, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 140 &#8211; Pluralit\u00e0 di danneggiati e supero del massimale<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Qualora vi siano pi\u00f9 persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall&#8217;incidente e ignorando l&#8217;esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l&#8217;identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell&#8217;eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall&#8217;impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Nei giudizi promossi fra l&#8217;impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l&#8217;articolo 102 del codice di procedura civile. L&#8217;impresa di assicurazione pu\u00f2 effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito \u00e8 irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 141 &#8211; Risarcimento del terzo trasportato<\/span><\/span><\/strong><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Salva l&#8217;ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato \u00e8 risarcito dall&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all&#8217;articolo 140, a prescindere dall&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell&#8217;eventuale maggior danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest&#8217;ultimo \u00e8 coperto per un massimale superiore a quello minimo.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall&#8217; articolo 148.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;azione diretta avente ad oggetto il risarcimento \u00e8 esercitata nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all&#8217; articolo 145. L&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile pu\u00f2 intervenire nel giudizio e pu\u00f2 estromettere l&#8217;impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilit\u00e0 del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall&#8217; articolo 150.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 142 &#8211; Diritto di surroga dell&#8217;assicuratore sociale<br \/>\n<\/span><\/span>1<\/strong>. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l&#8217;ente gestore dell&#8217;assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall&#8217;impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprech\u00e9 non sia gi\u00e0 stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l&#8217;osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l&#8217;impresa di assicurazione \u00e8 tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l&#8217;impresa di assicurazione \u00e8 tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potr\u00e0 procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell&#8217;ente per le prestazioni erogate o da erogare.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l&#8217;ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l&#8217;impresa di assicurazione potr\u00e0 disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L&#8217;ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l&#8217;azione di surrogazione.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. In ogni caso l&#8217;ente gestore dell&#8217;assicurazione sociale non pu\u00f2 esercitare l&#8217;azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell&#8217;assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 142 Bis &#8211; Informazioni sulla copertura assicurativa<\/span><\/strong><\/span> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all&#8217;articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Articolo inserito dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 142 Ter &#8211; Utenti della strada non motorizzati<\/span><\/strong><\/span> (1)<br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita&#8217; civile dei conducenti.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Articolo inserito dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">\u00a0CAPO IV<br \/>\nProcedure liquidative<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 143 &#8211; Denuncia di sinistro<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello \u00e8 approvato dall&#8217;ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l&#8217;articolo 1915 del codice civile per l&#8217;omesso avviso di sinistro.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell&#8217;impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalit\u00e0 e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 144 &#8211; Azione diretta del danneggiato<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi \u00e8 obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali \u00e8 stata stipulata l&#8217;assicurazione.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Per l&#8217;intero massimale di polizza l&#8217;impresa di assicurazione non pu\u00f2 opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, n\u00e8 clausole che prevedano l&#8217;eventuale contributo dell&#8217;assicurato al risarcimento del danno. L&#8217;impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l&#8217;assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Nel giudizio promosso contro l&#8217;impresa di assicurazione \u00e8 chiamato anche il responsabile del danno.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione \u00e8 soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l&#8217;azione verso il responsabile.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 145 &#8211; Proponibilit\u00e0 dell&#8217;azione di risarcimento<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Nel caso si applichi la procedura di cui all&#8217; articolo 148, l&#8217;azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi \u00e8 obbligo di assicurazione, pu\u00f2 essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all&#8217;impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalit\u00e0 ed i contenuti previsti all&#8217; articolo 148<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all&#8217;articolo 149 l&#8217;azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi \u00e8 obbligo di assicurazione, pu\u00f2 essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all&#8217;impresa di assicurazione dell&#8217;altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalit\u00e0 ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 146 &#8211; Diritto di accesso agli atti<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Fermo restando quanto previsto per l&#8217;accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l&#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. L&#8217;esercizio del diritto di accesso non \u00e8 consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. \u00c8 invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l&#8217;impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l&#8217;assicurato o il danneggiato non \u00e8 messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, pu\u00f2 inoltrare reclamo all&#8217;ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Il Ministro delle attivit\u00e0 produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell&#8217;ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall&#8217;accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonch\u00e9 i termini e le altre condizioni per l&#8217;esercizio del diritto di cui al comma 1.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 147 &#8211; Stato di bisogno del danneggiato<\/span><\/span><\/strong><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilit\u00e0 a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all&#8217;assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entit\u00e0 del risarcimento che sar\u00e0 liquidato con la sentenza. Se la causa civile \u00e8 sospesa ai sensi dell&#8217;articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l&#8217;istanza \u00e8 proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale \u00e8 pendente la causa.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;istanza pu\u00f2 essere riproposta nel corso del giudizio.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;ordinanza \u00e8 irrevocabile fino alla decisione del merito.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 148 &#8211; Procedura di risarcimento<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l&#8217;indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l&#8217;ispezione diretta ad accertare l&#8217;entit\u00e0 del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l&#8217;impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni \u00e8 ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato pu\u00f2 procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell&#8217;assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l&#8217;ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell&#8217;ispezione stessa, l&#8217;impresa, ai fini dell&#8217;offerta risarcitoria, effettuer\u00e0 le proprie valutazioni sull&#8217;entit\u00e0 del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell&#8217;assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione (1).<br \/>\n<strong>2<\/strong>. L&#8217;obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalit\u00e0 indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l&#8217;indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si \u00e8 verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell&#8217;accertamento e della valutazione del danno da parte dell&#8217;impresa, dai dati relativi all&#8217;et\u00e0, all&#8217;attivit\u00e0 del danneggiato, al suo reddito, all&#8217;entit\u00e0 delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l&#8217;avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonch\u00e9 dalla dichiarazione ai sensi dell&#8217;articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L&#8217;impresa di assicurazione \u00e8 tenuta a provvedere all&#8217;adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (2).<br \/>\n<strong>2-bis<\/strong>. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l&#8217;impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all&#8217;articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativit\u00e0, come definiti dall&#8217;articolo 4 del provvedimento dell&#8217;ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l&#8217;impresa pu\u00f2 decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessit\u00e0 di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione \u00e8 trasmessa dall&#8217;impresa al danneggiato e all&#8217;ISVAP, al quale \u00e8 anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l&#8217;impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All&#8217;esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l&#8217;impresa pu\u00f2 non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui \u00e8 prevista, informandone contestualmente l&#8217;assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all&#8217; articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l&#8217;impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.<br \/>\nRestano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilit\u00e0 dell&#8217;azione di risarcimento nei termini previsti dall&#8217;articolo 145, nonch\u00e9 il diritto del danneggiato di ottenere l&#8217;accesso agli atti nei termini previsti dall&#8217;articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia (3).<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non pu\u00f2 rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell&#8217;impresa. Qualora ci\u00f2 accada, i termini per l&#8217;offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l&#8217;impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi (4).<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione pu\u00f2 richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalit\u00e0 dell&#8217;incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma \u00e8 tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. In caso di richiesta incompleta l&#8217;impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.<br \/>\n<strong>6<\/strong>. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l&#8217;impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.<br \/>\n<strong>7<\/strong>. Entro ugual termine l&#8217;impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l&#8217;offerta. La somma in tal modo corrisposta \u00e8 imputata nella liquidazione definitiva del danno.<br \/>\n<strong>8<\/strong>. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l&#8217;interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l&#8217;impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalit\u00e0, tempi ed effetti di cui al comma 7.<br \/>\n<strong>9<\/strong>. Agli effetti dell&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l&#8217;impresa di assicurazione non pu\u00f2 opporre al danneggiato l&#8217;eventuale inadempimento da parte dell&#8217;assicurato dell&#8217;obbligo di avviso del sinistro di cui all&#8217;articolo 1913 del codice civile.<br \/>\n<strong>10<\/strong>. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla met\u00e0 di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all&#8217;ISVAP per gli accertamenti relativi all&#8217;osservanza delle disposizioni del presente capo.<br \/>\n<strong>11<\/strong>. L&#8217;impresa, quando corrisponde compensi professionali per l&#8217;eventuale assistenza prestata da professionisti, \u00e8 tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L&#8217;impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne d\u00e0 comunicazione al danneggiato, indicando l&#8217;importo corrisposto.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Comma modificato dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198 e successivamente sostituito dall&#8217;articolo 32, comma 3, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<br \/>\n(2) Comma modificato dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.<br \/>\n(3) Comma inserito dall&#8217;articolo 32, comma 3, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<br \/>\n(4) Comma sostituito dall&#8217;articolo 32, comma 3, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 149 &#8211; Procedura di risarcimento diretto<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilit\u00e0 civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all&#8217;impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonch\u00e9 i danni alle cose trasportate di propriet\u00e0 dell&#8217;assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall&#8217;articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all&#8217;estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall&#8217;articolo 141.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, \u00e8 obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell&#8217;impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l&#8217;impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato \u00e8 tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l&#8217;offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta \u00e8 imputata all&#8217;eventuale liquidazione definitiva del danno.<br \/>\n<strong>6<\/strong>. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall&#8217; articolo 148o di mancato accordo, il danneggiato pu\u00f2 proporre l&#8217;azione diretta di cui all&#8217; articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L&#8217;impresa di assicurazione del veicolo del responsabile pu\u00f2 chiedere di intervenire nel giudizio e pu\u00f2 estromettere l&#8217;altra impresa, riconoscendo la responsabilit\u00e0 del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell&#8217;ambito del sistema di risarcimento diretto.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 150 &#8211; Disciplina del sistema di risarcimento diretto<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivit\u00e0 produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:<br \/>\na) i criteri di determinazione del grado di responsabilit\u00e0 delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;<br \/>\nb) il contenuto e le modalit\u00e0 di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;<br \/>\nc) le modalit\u00e0, le condizioni e gli adempimenti dell&#8217;impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;<br \/>\nd) i limiti e le condizioni di risarcibilit\u00e0 dei danni accessori;<br \/>\ne) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto (1).<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall&#8217; articolo 149non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. L&#8217;ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilit\u00e0 delle imprese.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per l&#8217;attuazione del presente comma vedi D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 150 Bis &#8211; Certificato di chiusa inchiesta (1)<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. \u00c8 fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all&#8217;articolo 642 del codice penale, limitatamente all&#8217;ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell&#8217;autoveicolo stesso \u00e8 effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Articolo inserito dall&#8217;articolo 34 ter, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CAPO V<br \/>\nRisarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all&#8217;estero<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 151 &#8211; Procedura<br \/>\n<\/span><\/span>1<\/strong>. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall&#8217;uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilit\u00e0 civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall&#8217;uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Gli articoli 152, 296, 297 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Gli articoli 300 e 301si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all&#8217; articolo 125.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l&#8217;impresa di assicurazione che copre la responsabilit\u00e0 civile del responsabile.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo 152 &#8211; Mandatario per la liquidazione dei sinistri<\/span><\/span><\/strong><br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l&#8217;indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Il mandatario risiede o \u00e8 stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale \u00e8 designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Il mandatario, che pu\u00f2 operare per conto di una o pi\u00f9 imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. La nomina del mandatario non esclude la facolt\u00e0 per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all&#8217;impresa di assicurazione con la quale \u00e8 assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. L&#8217;impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un&#8217;offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 153 &#8211; Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all&#8217;impresa di assicurazione con la quale \u00e8 assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell&#8217;impresa di assicurazione con la quale \u00e8 assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall&#8217; articolo 152, comma 5, il danneggiato pu\u00f2 rivolgersi all&#8217;Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all&#8217; articolo 298.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 154 &#8211; Centro di informazione italiano<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. \u00c8 istituito presso l&#8217;ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall&#8217; articolo 151. A tale fine l&#8217;ISVAP pu\u00f2 stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che gi\u00e0 detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l&#8217;organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Il Centro di informazione italiano \u00e8 incaricato di tenere un registro da cui risulta:<br \/>\na) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;<br \/>\nb) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilit\u00e0 del vettore;<br \/>\nc) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all&#8217; articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilit\u00e0 del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all&#8217; articolo 152.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell&#8217;accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell&#8217;usufruttuario o dell&#8217;acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. Le procedure, i tempi e le modalit\u00e0 di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalit\u00e0 del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall&#8217;ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all&#8217;articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili (1).<br \/>\n<strong>6<\/strong>. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l&#8217;ISVAP \u00e8 autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalit\u00e0 della banca dati sinistri. L&#8217;ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.<br \/>\n<strong>7<\/strong>. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell&#8217;immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.<br \/>\n<strong>8<\/strong>. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l&#8217;attuazione delle disposizioni previste dall&#8217;ordinamento comunitario.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Per l&#8217;attuazione del presente comma vedi il Regolamento ISVAP 23 maggio 2006, n. 3.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 155 &#8211; Accesso al Centro di informazione italiano<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all&#8217; articolo 151 , hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:<br \/>\na) nome ed indirizzo dell&#8217;impresa di assicurazione;<br \/>\nb) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;<br \/>\nc) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell&#8217;impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:<br \/>\n1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;<br \/>\n2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;<br \/>\n3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l&#8217;indirizzo del proprietario o dell&#8217;usufruttuario o dell&#8217;acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:<br \/>\na) all&#8217;impresa di assicurazione;<br \/>\nb) all&#8217;ente di immatricolazione del veicolo.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Fermi restando i poteri dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, le forze di polizia nonch\u00e9 gli organi di polizia stradale di cui all&#8217;articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l&#8217;Ufficio centrale italiano e l&#8217;Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. L&#8217;ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell&#8217;archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.<br \/>\n<strong>5<\/strong>. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l&#8217;attuazione delle disposizioni previste dall&#8217;ordinamento comunitario.<br \/>\n<strong>5-bis<\/strong>. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico (1).<\/p>\n<p><span style=\"font-size: xx-small;\">(1) Comma aggiunto dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CAPO VI<br \/>\nDisciplina dell&#8217;attivit\u00e0 peritale<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 156 &#8211; Attivit\u00e0 peritale<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;attivit\u00e0 professionale di perito assicurativo per l&#8217;accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall&#8217;incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non pu\u00f2 essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all&#8217;articolo 157.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l&#8217;accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall&#8217;incendio dei veicoli a motore e dei natanti.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Nell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 157 &#8211; Ruolo dei periti assicurativi<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. L&#8217;ISVAP cura l&#8217;istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicit\u00e0 pi\u00f9 idonee ad assicurare l&#8217;accesso pubblico al ruolo.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l&#8217;attivit\u00e0 in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 158.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 158 &#8211; Requisiti per l&#8217;iscrizione<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Per ottenere l&#8217;iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:<br \/>\na) godere dei diritti civili;<br \/>\nb) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all&#8217;articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l&#8217;amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l&#8217;economia pubblica, l&#8217;industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l&#8217;applicazione della pena accessoria dell&#8217;interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;<br \/>\nc) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, n\u00e8 essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societ\u00e0 od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all&#8217;adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l&#8217;impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all&#8217;adozione dei provvedimenti stessi;<br \/>\nd) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall&#8217;articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;<br \/>\ne) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;<br \/>\nf) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;<br \/>\ng) aver superato una prova di idoneit\u00e0 secondo quanto previsto dal comma 3.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Fermo il disposto dell&#8217;articolo 156, non possono esercitare l&#8217;attivit\u00e0 di perito assicurativo n\u00e8 essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la met\u00e0 dell&#8217;orario lavorativo a tempo pieno.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Ai fini dell&#8217;iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacit\u00e0 professionali, che sono accertate dall&#8217;ISVAP tramite una prova di idoneit\u00e0, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0. L&#8217;ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalit\u00e0 di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 159 &#8211; Cancellazione dal ruolo<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. La cancellazione dal ruolo \u00e8 disposta dall&#8217;ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:<br \/>\na) rinuncia all&#8217;iscrizione;<br \/>\nb) perdita di uno dei requisiti di cui all&#8217;articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);<br \/>\nc) sopravvenuta incompatibilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 158, comma 2;<br \/>\nd) radiazione;<br \/>\ne) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all&#8217;articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall&#8217;ISVAP.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all&#8217;avvio del medesimo.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">Articolo 160 &#8211; Reiscrizione<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong>1<\/strong>. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, pu\u00f2 richiedere di esservi iscritto nuovamente, purch\u00e9 siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all&#8217;articolo 158, commi 1 e 2.<br \/>\n<strong>2<\/strong>. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito pu\u00f2 essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.<br \/>\n<strong>3<\/strong>. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, pu\u00f2 essere iscritto nuovamente purch\u00e9 abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.<br \/>\n<strong>4<\/strong>. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all&#8217;articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l&#8217;idoneit\u00e0 gi\u00e0 conseguita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (in Suppl. ordinario n. 163 alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 239) Codice delle assicurazioni private TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI CAPO I Obbligo di assicurazione (1) (1) Per il Regolamento recante disposizioni in materia di &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.1.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209: Codice aggiornato assicurazioni private - TITOLO X: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"msvalidate.01\" content=\"BC82CCBB9013986D640FFDFD9446B0E3\" \/>\n\t<meta name=\"keywords\" content=\"codice,assicurazioni,private,decreto,legislativo,2005,209,7 settembre,obbligatoria,veicoli,motore,natanti,aggiornato\" \/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/codice_assicurazioni_private_assicurazione_obbligatoria\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.1.1\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.angelopacifico.it\\\/blog\\\/codice_assicurazioni_private_assicurazione_obbligatoria#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.angelopacifico.it\\\/blog#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.angelopacifico.it\\\/blog\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.angelopacifico.it\\\/blog\\\/codice_assicurazioni_private_assicurazione_obbligatoria#listItem\",\"name\":\"Codice delle assicurazioni private &#8211; 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