{"id":235,"date":"2013-05-01T18:00:49","date_gmt":"2013-05-01T17:00:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/?p=235"},"modified":"2016-06-18T15:28:14","modified_gmt":"2016-06-18T14:28:14","slug":"reato-numero-telefono-altrui-chat-erotica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/reato-numero-telefono-altrui-chat-erotica.html","title":{"rendered":"Recapito telefonico di altra persona in una chat line erotica: reato di sostituzione di persona"},"content":{"rendered":"<h1>Recapito telefonico di altra persona in una chat line erotica: reato di sostituzione di persona<br \/>\nCorte di cassazione &#8211; Sezione V penale \u2013 Sentenza 29 aprile 2013 n. 18826<\/h1>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha affermato che, nell&#8217;ottica di una interpretazione meramente estensiva dell&#8217;art. 494 cod. pen., debba ritenersi integrare il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una \u201cchat line\u201d a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un \u201cnickname\u201d di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacch\u00e9 in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilit\u00e0 della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Corte di cassazione<\/strong><br \/>\n<strong>Sezione V penale<\/strong><br \/>\n<strong>Sentenza 29 aprile 2013 n. 18826<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Ritenuto in fatto<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con sentenza pronunciata il 26.30.2009 il tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494, c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di euro 5000,00.<br \/>\nIl tribunale aveva condiviso l\u2019ipotesi accusatoria, secondo cui l\u2019imputata, aveva divulgato sulla \u201cchat\u201d telematica \u201cIncontri by Supereva\u201d, il numero di utenza cellulare di M.M., sua ex datrice di lavoro con la quale aveva in corso una pendenza giudiziaria di natura civilistica, che, di conseguenza, aveva ricevuto, anche in ore notturne, molteplici chiamate e messaggi (sms) provenienti da vari utenti della \u201cchat\u201d interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico, alcuni dei quali l\u2019avevano apostrofata con parole offensive, come \u201ctroia\u201d, ovvero le avevano inviato mms con allagate immagini pornografiche, di cui era stata possibile solo una parziale identificazione.<br \/>\nIn tal modo la C. aveva tratto in inganno i suddetti utenti, determinandoli a recare molestia o disturbo alla M. e ad offenderne l\u2019onore ed il decoro, integrando con la sua condotta anche a fattispecie di reato delineata dall&#8217;art. 494, c.p. (sostituzione di persona).<br \/>\nCon sentenza del 20.10.2011 la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti della C., in relazione al reato di cui all&#8217;art. 660, c.p., perch\u00e9 estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena irrogata in senso pi\u00f9 favorevole al reo, confermando nel resto l\u2019impugnata sentenza.<br \/>\nAvverso tale decisione, di cui chiede l\u2019annullamento, ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l\u2019imputata articolando distinti motivi di impugnazione.<br \/>\nCon il primo motivo la C. eccepisce i vizi di cui all\u2019art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 494, c.p. e 192, c.p.p.<br \/>\nOsserva, al riguardo, la ricorrente che, punendo, l\u2019art. 494, c.p., la condotta di colui che \u201csostituendo illegittimamente la propria all\u2019altrui persona o attribuendo a s\u00e9 o ad altri un falso nome&#8230; procura a s\u00e9 o ad altri un vantaggio a reca ad altri un danno\u201d, ove anche fosse vero che la C. abbia aperto nella rete un profila con uno pseudonimo, comunque ci\u00f2 non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto in questione, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera divulgazione del numero di un telefono cellulare.<br \/>\nOggetto della tutela penale apprestata dall\u2019art. 494, c.p., \u00e8, infatti, la pubblica fede, che pu\u00f2 essere pregiudicata da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identit\u00e0 o ai suoi attributi sociali, non ad un semplice numero di telefono.<br \/>\nInoltre, rileva la ricorrente, nel caso in esame nessuno \u00e8 stato indotto in errore, non il gestore della \u201cchat\u201d, il quale aveva un preciso riferimento nel soggetto generatore del \u201cnickname\u201d (la ditta \u201cI.C.\u201d, appartenete al padre dell\u2019imputata), n\u00e9 gli utenti della rete, i quali sapevano fin dall&#8217;origine di non interloquire con alcuna persona determinata e riconoscibile, non risultando, inoltre, che vi sia stata alcuna conversazione tra i menzionati utenti e l\u2019imputata, nel corso della quale quest\u2019ultima si sia spacciata per la M.<br \/>\nCon il secondo motivo la ricorrente lamenta i vizi di cui all\u2019art. 606, co. 1, lett. b ed e), c.p.p., in relazione all\u2019art. 192, c.p.p., sotto un diverso profilo, in quanto si \u00e8 affermata la penale responsabilit\u00e0 della C. sulla base di fatti diversi, accaduti in periodi differenti da quelli indicati nel capo d\u2019imputazione.<br \/>\nAd avviso della ricorrente, infatti, nel corso dell\u2019istruttoria dibattimentale \u00e8 emerso, da un lato che le occasioni d\u2019inserimento del numero dell&#8217;utenza cellulare della persona offesa in rete sono state due: a)\u00a0 l&#8217;attivazione del profilo \u201cM.\u201d sul sito \u201cSupereva\u201d, mediante l&#8217;utenza domestica collegata ad Internet, intestata alla ditta di ************** ********* del padre dell\u2019imputata, cui si fa riferimento nel capo d\u2019imputazione; b) l\u2019attivazione di una \u201cchat\u201d telefonica mediante il gestore \u201cH3G\u201d, attraverso ed in associazione con un\u2019utenza telefonica intestata alla C. (n. 3*********), non compresa nel capo d\u2019imputazione; dall&#8217;altro che la M. ha subito molestie con due telefonate offensive, nelle quali veniva apostrofata \u201cstronza puttana\u201d, da attribuirsi al soggetto utilizzatore del telefono mobile contraddistinto dal numero 3*********, pure intestata alla C..<br \/>\nOrbene, evidenzia l\u2019imputata, sola la prima condotta \u00e8 stata riportata nel capo d\u2019imputazione, non le altre, sulle quali i giudici di merito non potevano fondare la sentenza di condanna essendo al di fuori della contestazione e che, invece, sono state prese in considerazione, \u201caddirittura modulando la pena in funzione della lunga durata del progetto criminoso\u201d.<br \/>\nCon il terzo motivo la ricorrente lamenta sempre i vizi di cui all\u2019art. 606, co. 1, lett. b) ed e), in relazione all\u2019art. 192, c.p.p., in quanto, la corte territoriale, da un lato ha omesso di attribuire il giusto rilievo ad un elemento di particolare importanza, vale a dire alla circostanza che, come emerso dalla istruttoria dibattimentale ed, in particolare dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e del teste G.R., il numero di telefono della M. era gi\u00e0 stato inserito \u201csu profili Internet ancora prima che l\u2019I.C. attivasse il profilo M.\u201d, il che \u201cinduce a pensare che altri soggetti avessero reso pubblico il cellulare della costituita parte civile\u201d; dall\u2019altro non ha considerato che, come emerso dall\u2019istruttoria dibattimentale, anche il padre dell\u2019imputata aveva motivi di astio nei confronti della persona offesa, che non gli aveva pagato nessun corrispettivo per lavori effettuati dal C., di cui la M. negava l\u2019esecuzione stessa, e poteva liberamente accedere al personal computer, intestato alla sua ditta, con cui fu attivato il profilo \u201cM.\u201d.<br \/>\nCon il quarto motivo la ricorrente eccepisce i vizi di cui all\u2019art. 606, co. 1, lett. b); d) ed e), c.p.p. in relazione all\u2019art. 192, c.p.p., in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilit\u00e0 penale dell\u2019imputata sul presupposto che, come attestato dalla compagnia telefonica \u201cH3G\u201d, il profilo denominato \u201cM.\u201d fosse associato all\u2019utenza telefonica n. 3*********, formalmente intestata alla C., laddove nel corso dell\u2019udienza dibattimentale del 21.10.2008 i testi Z. e C.G. hanno precisato che l\u2019utenza in uso alla ricorrente era quella contraddistinta dal n. 3********* e che l\u2019imputata, pur avendo intestate altre diverse schede, in realt\u00e0 non le utilizzava, per cui la corte territoriale, che sul punto ha omesso qualsiasi motivazione, avrebbe dovuto rinnovare l\u2019istruttoria dibattimentale per accertare chi fosse l\u2019effettivo utilizzatore della scheda utilizzata per l\u2019attivazione del suddetto profilo e di quella n. 3*********, impiegata per le telefonate moleste ricevute dalla M. nella serata dell\u20198.2.2006, pure oggetto di valutazione da parte del giudici di merito.<br \/>\nCon il quinto motivo, infine, la ricorrente eccepisce i vizi di cui all\u2019art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all\u2019art. 192, c.p.p., sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine a due rilievi formulati con l\u2019atto di appello, riguardanti l\u2019effettiva durata delle presunte molestie (che nel capo di imputazione vengono circoscritte al periodo febbraio-agosto del 2006, mentre il giudice di primo grado le aveva estese dall\u2019agosto del 2005 al 26 agosto del 2006, considerandole, pertanto, di \u201cparticolare durata\u201d), nonch\u00e9 la compatibilit\u00e0 del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell\u2019imputata.<br \/>\nInoltre la corte territoriale, nel valutare l\u2019entit\u00e0 della pena, l\u2019assegnazione o meno dei benefici di legge e l\u2019entit\u00e0 del risarcimento, ha omesso anche di esaminare quali fossero state le molestie effettivamente subite dalla M. nel periodo indicato nel capo d\u2019imputazione.<\/p>\n<p align=\"center\"><em>Considerato in diritto<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso proposto nell&#8217;interesse di C.C. \u00e8 infondato e non pu\u00f2 essere accolto.<br \/>\nDi particolare rilevanza appare il primo motivo di ricorso, che, come si \u00e8 visto, contesta la possibilit\u00e0 di ricondurre la condotta posta in essere dalla C. al paradigma normativo di cui all&#8217;art. 494, c.p.<br \/>\nL\u2019articolata esposizione operata dal difensore della ricorrente, non appare condivisibile.<br \/>\nI profondi e, per certi versi, rivoluzionari cambiamenti che l\u2019evoluzione tecnologica ha prodotto attraverso l\u2019affermarsi delle nuove tecnologie informatiche, che, grazie alla nota rete telematica internet, consentono una diffusione di informazioni e possibilit\u00e0 di comunicazione diretta tra gli utenti pressoch\u00e9 illimitate, hanno dispiegato i loro effetti (e non poteva essere altrimenti, in considerazione dell\u2019intima connessione esistente tra societ\u00e0 e diritto) anche in materia penale, ponendo molteplici problemi, tra i quali di non poco momento appaiono quelli sottesi ad un\u2019attivit\u00e0 di interpretazione estensiva che, in assenza di organici interventi legislativi, consenta di adeguare l\u2019ambito di operativit\u00e0 delle tradizionali fattispecie di reato, come quella di cui all&#8217;art. 494, c.p., alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassativit\u00e0 della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali.<br \/>\nAttivit\u00e0 di interpretazione estensiva della norma penale, che, appare opportuno ribadire, lungi dall&#8217;essere vietata, e invece lecita e, anzi, doverosa, quando sia dato stabilire attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica che il precetto legislativo abbia un contenuto pi\u00f9 ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore.<br \/>\nIn tal caso, non si d\u00e0 luogo ad alcuna violazione dell\u2019art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che vieta, invece, applicazione analogica di una norma al di fuori dell\u2019area di operativit\u00e0 che le \u00e8 propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata (cfr. Cass., sez. V, 22\/02\/2012, n. 15048, P.)<br \/>\nTanto premesso, pu\u00f2 affermarsi che, attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell&#8217;art. 494, c.p., sia possibile far ricadere la condotta della C. nell&#8217;ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona. Al riguardo occorre soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura giuridica di tale delitto, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 condiviso da questo collegio, essendo ricompreso nel Titolo VII, del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto private nella cui sfera giuridica l\u2019atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest\u2019ultimo riveste la qualit\u00e0 di persona offesa dal reato, con la possibilit\u00e0 di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall&#8217;ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 27\/03\/2009, n. 21574, rv. 243884; Cass., sez. V, 09\/12\/2008, n. 7187, rv. 243154; Cass., sez. un., 25\/10\/2007, n. 237855, Pasquini).<br \/>\nLa Corte di Cassazione, peraltro, ha gi\u00e0 riconosciuto la possibilit\u00e0 di ricondurre nell&#8217;ambito di operativit\u00e0 dell\u2019art. 494, c.p., alcune condotte poste in essere attraverso l\u2019utilizzazione della rete internet.<br \/>\nE\u2019 stato cos\u00ec affermato che la partecipazione ad aste on-line con l\u2019uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identit\u00e0, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite.<br \/>\nSicch\u00e9 integra il reato di sostituzione di persona, di cui all\u2019art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalit\u00e0 di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalit\u00e0 siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalit\u00e0 siano state abusivamente spese (cfr. Cass., sez. III, 15\/12\/2011, n. 12479, A., rv. 252227).<br \/>\nSoprattutto, in un caso la cui somiglianza a quello in esame appare evidente, si \u00e8 ritenuto che integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei ed utilizzi un \u201caccount\u201d di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalit\u00e0 di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalit\u00e0 siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalit\u00e0 siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l\u2019immagine e la dignit\u00e0, in quanto, a seguito dell\u2019iniziativa dell\u2019imputato, la persona offesa si ritrov\u00f2 a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale (cfr. Cass., sez. V, 8\/11\/2007, n. 46674, Adinolfi, rv. 238504).<br \/>\nRispetto ai casi affrontati dalle sentenze innanzi menzionate, quello in esame presenta una particolarit\u00e0, in quanto l\u2019imputata non ha creato un \u201caccount\u201d attribuendosi falsamente le generalit\u00e0 di un altro soggetto, ma ha inserito in una \u201cchat\u201d di incontri personali i dati identificativi della M., ad insaputa di quest\u2019ultima.<br \/>\nSi tratta di una notevole differenza, che, tuttavia, non consente di escludere l\u2019applicabilit\u00e0 della fattispecie di cui all\u2019art. 494, c.p., di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi.<br \/>\nEd invero non pu\u00f2 non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona, come evidenziato anche dal difensore, ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all&#8217;altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome un falso stato ovvero una qualit\u00e0 a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per \u201cnome\u201d non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identit\u00e0 (cfr. Cass., sez. II, 21\/12\/2011, n. 4250, P., rv. 252203).<br \/>\nNella prospettiva del soggetto privato vittima del reato, dunque, appare incontestabile che la tutela giuridica apprestata dalla disposizione in parola abbia per oggetto, oltre alla fede pubblica, anche la protezione dell\u2019identit\u00e0 dei terzi, che pu\u00f2 essere pregiudicata non solo da possibili usurpazioni, ma anche dall&#8217;attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali, alla scopo di arrecargli una danno.<br \/>\nIn tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti \u201cnicknames\u201d (soprannomi), utilizzati nelle comunicazioni via internet, che attribuiscono una identit\u00e0 sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del \u201cweb\u201d, la quale, tuttavia, non per questo \u00e8 priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cio\u00e8 di coloro ai quali il \u201cnickname\u201d \u00e8 attribuito, come accaduto per la M.<br \/>\nNella prospettiva che si propone, dunque, il \u201cnickname\u201d, quando, come nel caso concreto, non vi siano dubbi sulla sua riconducibilit\u00e0 ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo (in presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti della tutela civilistica del diritto alla identit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 9, c.c.) ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a s\u00e9 o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all&#8217;art. 494, c.p. (cfr. Cass., sez. II, 21\/12\/2011, n. 4250, P., rv. 252203; Cass. 2224\/1969 rv.; Cass, 36094\/2006 rv. 235489).<br \/>\nInfatti il \u201cnickname\u201d \u201cM.\u201d, inserito dalla C. nella \u201cchat\u201d innanzi indicata, in cui appaiono le lettere \u201cM\u201d e \u201cK\u201d, contenute nel nome e nel cognome della M.M., corredato inoltre del numero di telefono mobile della stessa persona offesa (come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, utilizzabile in questa sede in quanto sul punto la corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo del tutto omogeneo), non lascia alcun dubbio sulla sua natura di contrassegno identificativo di una specifica persona fisica disposta ad incontri ed a comunicazioni di tipo sessuale (data l\u2019esplicita aggiunta del suffisso \u201cSEX\u201d) con i frequentatori della \u201cchat\u201d, che, a tal scopo, avrebbero potuto contattarla telefonicamente, come effettivamente avvenuto.<br \/>\nRicorrono, del pari, gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale, costituiti dall\u2019induzione in errore e dall\u2019avere agito al fine di procurare un danno alla persona offesa, in quanto, da un lato i soggetti indotti in errore vanno identificati negli utenti della rete, i quali credendo di potere entrare in contatto con una persona disponibile ad incontri e comunicazioni di natura sessuale, si sono trovati di fronte ad una persona del tutto diversa, rimanendo, peraltro, coinvolti, \u00e8 da presumere contro la loro volont\u00e0, nelle indagini di polizia giudiziaria avviate per la reazione della M.; dall&#8217;altro appare incontestabile che lo scopo della C. fosse proprio quello di arrecare una danno alla M., inserendola in un circuito di comunicazioni erotiche, idonee a lederne l\u2019immagine e la dignit\u00e0, nonch\u00e9 a comprometterne la serenit\u00e0, danno in concreto verificatosi.<br \/>\nPassando agli altri motivi di ricorso, se ne deve dichiarare la inammissibilit\u00e0 in quanto con essi vengono prospettato censure, da un lato attinenti al fatto, in quanto consistenti in una lettura alternativa delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimit\u00e0, dall&#8217;altro manifestamente infondate.<br \/>\nEd invero trascura il difensore che tutti gli altri episodi sui quali si soffermano i giudici di primo e di secondo grado, ed in particolare le due chiamate telefoniche partite nella notte compresa tra l\u2019otto ed il nove febbraio del 2006 da un\u2019utenza telefonica cellulare intestata alla C. e l\u2019attivazione del profilo \u201cM.\u201d, relativo alla \u201cchat\u201d della compagnia telefonica \u201cH3G\u201d, attraverso il quale pure erano giunti messaggi erotici alla persona offesa, effettuata attraverso una diversa utenza telefonica mobile sempre intestata alle ricorrente, sono stati utilizzati, in quanto sintomatici dell&#8217;intento di danneggiare la M., per confermare l\u2019attribuzione all&#8217;imputata dell\u2019inserimento del \u201cnickname\u201d \u201cM.\u201d nella \u201cchat\u201d \u201cincontri by Supereva\u201d, nonch\u00e9 per dimostrare la \u201crilevante durata nel tempo delle condotte moleste\u201d, elemento specificamente preso in considerazione dal tribunale, giusta la previsione dell\u2019art. 133, co. 2, n. 3, c.p., non per fondare l\u2019affermazione di responsabilit\u00e0, ma per giustificare, unitamente alla \u201cparticolare abilit\u00e0 e capacit\u00e0 inventiva\u201d della\u00a0\u00a0\u00a0 C., l\u2019irrogazione di una pena superiore al minimo edittale (cfr. p. 5 della sentenza di primo grado).<br \/>\nNessun \u201cgiudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell\u2019imputata incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche\u201d, \u00e8 stato, poi, effettuato dalla corte territoriale, che ha confermato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, condividendo la scelta di subordinare l\u2019efficacia del suddetto beneficio all&#8217;adempimento delle obbligazioni civili, come previsto dall&#8217;art. 165, co. 1, c.p., trattandosi di due istituti caratterizzati da diversi presupposti e finalit\u00e0, in quanto le circostanze ex art. 62 bis, c.p., rispondono alla logica di un\u2019adeguata commisurazione della pena, mentre la sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Cass., sez. I, 24\/01\/2008, n. 6603, rv. 239131).<br \/>\nVa, infine, rilevato come la corte territoriale, con motivazione anche in questo caso immune da vizi nella sua coerenza logica, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e dell\u2019entit\u00e0 del risarcimento del danno abbia specificamente fatto riferimento ai mesi nel corso dei quali la persona offesa ha dovuto subire continue molestie di natura sessuale e \u201cpesanti insulti da parte di soggetti sconosciuti\u201d ed alle ripercussioni che tali eventi hanno prodotto \u201cnelle vita personale e familiare della vittima del reato\u201d (cfr. p. dell&#8217;impugnata sentenza).<br \/>\nSulla fase delle svolte considerazioni il ricorso presentato nell&#8217;interesse di C.C. va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.<\/p>\n<p align=\"center\"><em>P.Q.M.<\/em><\/p>\n<p>rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recapito telefonico di altra persona in una chat line erotica: reato di sostituzione di persona Corte di cassazione &#8211; Sezione V penale \u2013 Sentenza 29 aprile 2013 n. 18826 La Corte ha affermato che, nell&#8217;ottica di una interpretazione meramente estensiva dell&#8217;art. 494 cod. pen., debba ritenersi integrare il delitto di &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27],"tags":[103,104,81,109,111,112,110,106,107,82,87,80,105,108],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.1.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Sentenza Cassazione Penale sez. 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