{"id":305,"date":"2012-06-05T19:00:20","date_gmt":"2012-06-05T18:00:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/?p=305"},"modified":"2016-06-18T15:25:39","modified_gmt":"2016-06-18T14:25:39","slug":"ebay-contratti-telematici-clausole-vessatorie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/ebay-contratti-telematici-clausole-vessatorie.html","title":{"rendered":"Contratti telematici: clausole vessatorie valide solo con firma digitale"},"content":{"rendered":"<h1>Ai fini della validit\u00e0 di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa da assolversi con l\u2019impiego della firma elettronica dell\u2019aderente.<br \/>\nTribunale Catanzaro, sez. I, 30\/04\/2012<\/h1>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono vessatorie le condizioni generali di contratto che riservano al provider la facolt\u00e0 di sospendere unilateralmente l'&#8221;account business&#8221; di un professionista del commercio elettronico su eBay. Ai fini della validit\u00e0 di una clausola vessatoria contenuta in un contratto on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa con l&#8217;impiego della firma digitale dell&#8217;aderente, non essendo sufficiente la mera accettazione con &#8220;tasto virtuale&#8221;, ovvero una firma elettronica cd. debole. Il mercato dell'&#8221;e-commerce&#8221; ha una struttura economica oligopolista ed \u00e8 caratterizzato da una forte concentrazione a favore di pochi operatori. Un soggetto specializzato in aste on line come eBay, che vanti un&#8217;ampia platea di utenti, non pu\u00f2 escludere a tempo indeterminato dalla propria piattaforma, un operatore di commercio elettronico senza causargli un danno irreparabile. Il pericolo di un danno irreparabile deve considerarsi &#8220;<em>in re ipsa<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei contratti telematici, l&#8217;accettazione di una proposta negoziale con la tecnica del &#8220;tasto virtuale&#8221; o &#8220;point and click&#8221; \u00e8 sufficiente a manifestare il consenso e ritenere perfezionato il contratto, in quanto vincolo negoziale a forma libera. Nell&#8217;ipotesi di un contratto per adesione, delineato da condizioni generali uniformi predisposte da uno solo dei contraenti, ed accettato mediante un sistema telematico, il requisito ex art. 1341 comma 1 c.c. della conoscenza della proposta contrattuale contenuta nelle condizioni generali degrada a mera conoscibilit\u00e0, che pu\u00f2 essere soddisfatto anche con il richiamo delle relative clausole attraverso collegamento ipertestuale (link).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE DI CATANZARO<\/strong><br \/>\n<strong> Prima sezione civile<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ordinanza 18 &#8211; 30 aprile 2012<\/strong><\/p>\n<p>Il tribunale, riunito nelle persone dei signori:<br \/>\ndott.ssa Anna Maria Raschell\u00e0 &#8211; Presidente<br \/>\ndott.ssa Maria Antonietta Naso &#8211; Giudice relatore<br \/>\ndott.ssa Maria Pia De Lorenzo &#8211; Giudice<\/p>\n<p>nel procedimento in camera di consiglio tra<br \/>\n&#8211; Clotec Elettronica e\u00a0Tecnologia di D.C.<br \/>\ndifesa dall&#8217;avv. Antonello Talerico e dall&#8217;avv. Simona Porcaro e<br \/>\n&#8211; eBay Europe S.A.R.L., eBay International AG,\u00a0eBay Italia s.r.l.<\/p>\n<p>iscritto al n. 68\/2011 R.G., avente ad oggetto\u00a0reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.,<\/p>\n<p>ha pronunziato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C., svolgente attivit\u00e0 di commercializzazione tramite internet di prodotti di elettronica, informatica, modellismo, subacquea ed altro, con ricorso depositato il 25.05.2011, esponeva che il gestore della piattaforma virtuale di eBay, aveva illegittimamente sospeso l&#8217;account professionale &#8220;clotec_com&#8221; utilizzato per la pubblicit\u00e0 e la vendita dei suoi prodotti agli utenti della rete eBay.<br \/>\nIn particolare, evidenziava che il gestore eBay aveva attuato una serie di ingiustificate restrizioni sino a giungere, nel gennaio del 2011, alla sospensione a tempo indeterminato dell&#8217;account clotec_com; che tale grave limitazione, equivalente negli effetti ad una risoluzione del contratto, avveniva senza previo avviso e in assenza di un inadempimento grave della ricorrente, la quale, anzi, nel corso delle sue transazioni sulla piattaforma eBay, aveva conseguito un elevato grado di soddisfazione degli acquirenti, rivelandosi quindi un venditore serio ed affidabile.<br \/>\nChiedeva, pertanto, che il giudice designato, con provvedimento di urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 700 c.p.c. ordinasse a eBay Europe s.a.r.l., eBay international AG, eBay Italia s.r.l. di riattivare l&#8217;account &#8220;clotec_com&#8221;, con vittoria di spese del giudizio.<br \/>\nAlle richieste della ricorrente le resistenti replicavano che unica legittimata passiva nel giudizio era eBay Europe s.a.r.l., essendo le altre due estranee al rapporto contrattuale; che la sospensione dell&#8221;account clotec_com era avvenuta legittimamente in ragione delle gravi e reiterate violazioni di Clotec ad una pluralit\u00e0 di regole previste nel regolamento contrattuale, relative, precisamente, al gradimento degli utenti, alla performance del venditore, alla offerta di oggetti vietati, ai metodi di pagamento, all&#8217;utilizzo di link non consentiti e al divieto di inserzioni di siti web personali o aziendali; che i pregiudizi lamentati configuravano mero danno economico non tutelabile con il ricorso d&#8217;urgenza.<br \/>\nIl giudice con ordinanza depositata il 23.08.2011 rigettava il ricorso osservando che, seppure la clausola intitolata &#8220;Abuso di eBay&#8221; contenuta nell&#8217;Accordo per gli utenti (documento disciplinante le condizioni generali di contratto), invocata da eBay come titolo giustificativo del potere di risolvere il contratto, dovesse ritenersi nulla ex art. 1341 ce, per assenza di specifica sottoscrizione da parte di Clotec, configurandosi come clausola vessatoria attributiva al provider del potere di recedere <em>ad nutum<\/em> dal contratto, tuttavia la sospensione dell&#8217;account clotec_com aveva costituito legittimo rifiuto del provider di eseguire la propria prestazione, ai sensi dell&#8217;art. 1460 ce, a fronte di un grave inadempimento della controparte alle regole sull'&#8221;inadempimento del venditore&#8221;, presenti sul portale www.ebay.it e vincolanti tra le parti in quanto conoscibili con l&#8217;ordinaria diligenza.<br \/>\nAvverso la predetta ordinanza proponeva reclamo Clotec , reiterando le argomentazioni svolte nei precedenti atti difensivi e deducendo in particolare che il Giudice aveva omesso ogni valutazione sulla gravit\u00e0 dell&#8217;inadempimento, basandosi solo sulle non dimostrate affermazioni di controparte e che, non avendo controparte mai proposto l&#8217;eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il Giudice, nel rilevarla d&#8217;ufficio, era andato ultrapetita.<br \/>\nEBay Europe s.a.r.l., eBay international AG, eBay Italia s.r.l., ribadendo le argomentazioni e difese illustrate nella prima fase, insistevano per il rigetto del reclamo e la conferma dell&#8217;ordinanza impugnata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale, esaminati gli atti, rileva quanto segue.<br \/>\nIn punto di legittimazione passiva devono condividersi le valutazioni del Giudice di prima istanza che ha ritenuto che legittimata passivamente fosse unicamente eBay Europe s.a.r.l.<br \/>\nNell&#8217;accordo per gli utenti \u00e8 indicato chiaramente che &#8220;parte contrattuale di coloro che risiedono all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea \u00e8 eBay Europe S.a.r.l&#8221;. Inoltre, le fatture relative al rapporto con l&#8217;impresa ricorrente sono state emesse dalla suddetta societ\u00e0. Ci\u00f2 \u00e8 sufficiente per ritenere l&#8217;estraneit\u00e0 di eBay Italia s.r.l. e eBay International AG al rapporto negoziale relativo all&#8217;utilizzo dei servizi di hosting, che sono dunque carenti di legittimazione passiva in relazione alle istanze formulate dalla ricorrente.<br \/>\nLa valutazione del <em>fumus boni iuris<\/em>, comporta, innanzitutto, l&#8217;individuazione della disciplina applicabile al caso di specie.<br \/>\nCome gi\u00e0 osservato dal primo Giudice, non pu\u00f2 venire in rilievo la tutela apprestata dal codice di consumo (d. lgs. 205\/2005), non rivestendo la ricorrente la qualifica di consumatore.<br \/>\nConsumatore, difatti, \u00e8 colui che utilizza il contratto per il raggiungimento di scopi legati a bisogni o interessi personali, sganciati dall&#8217;esercizio di una professione e di un&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale. Professionista, invece, \u00e8 colui che acquista o utilizza beni o servizi per scopi\u00a0riferibili all&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale e professionale svolta.<br \/>\nL&#8217;opinione prevalente ritiene che la verifica circa la finalit\u00e0 del contratto prescinda dall&#8217;aspetto soggettivo delle intenzioni del contraente, ma debba effettuarsi su un piano oggettivo, mettendo a confronto cio\u00e8 le caratteristiche del bene o del servizio con la qualit\u00e0 dell&#8217;acquirente e con la natura dell&#8217;attivit\u00e0 esercitata. \u00c8 necessario, quindi, che il contratto stipulato sia inquadrabile tra le manifestazioni tipiche dell&#8217;attivit\u00e0 esercitata e non utilizzato solo occasionalmente per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0. Fatta tale premessa, \u00e8 indubbio che per colui che svolge professionalmente attivit\u00e0 di commercio on line, il contratto avente ad oggetto l&#8217;utilizzazione di servizi di hosting appare strettamente connesso, in quanto strumentale e propedeutico, all&#8217;attivit\u00e0 esercitata; configurandosi quindi, come manifestazione tipica della professione.<br \/>\nIl rapporto negoziale per cui \u00e8 causa resta fuori anche dall&#8217;ambito di applicazione della legge 192\/98. Tale normativa, disciplinante la subfornitura nelle attivit\u00e0 produttive, presuppone l&#8217;inserimento del subfornitore, nel processo produttivo di un&#8217;impresa committente, la quale gli conferisce talune fasi di lavorazione o l&#8217;incarico di predisporre parti del prodotto finale. La subfornitura non \u00e8 altro che una lavorazione su commessa, manifestazione del fenomeno del decentramento produttivo, caratterizzata da dipendenza economica e tecnologica dell&#8217;impresa subfornitrice. In ragione di ci\u00f2, non pu\u00f2 in alcun modo ricondursi la relazione commerciale intercorsa tra le parti &#8211; concernente l&#8217;acquisto da parte di Clotec di un servizio di hosting per la vendita dei propri prodotti &#8211; all&#8217;istituto della subfornitura, proprio per la diversit\u00e0 dei settori economici su cui operano le parti.<br \/>\nDelimitato dunque il campo di indagine, si pu\u00f2 affermare che trattasi di <span style=\"text-decoration: underline;\">contratto concluso tra due professionisti, secondo lo schema del contratto per adesione, la cui disciplina trova il suo riferimento nell&#8217;art. 1341 del codice civile<\/span>.<br \/>\n\u00c8 necessario, a questo punto, fare una premessa di ordine generale.<br \/>\nIl contratto di adesione a condizione generali, destinato a soddisfare le esigenze della contrattazione di massa, \u00e8 caratterizzato, come \u00e8 noto, da asimmetria di potere contrattuale tra le parti, poich\u00e9 il regolamento \u00e8 delineato da condizioni generali uniformi unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, in assenza, quindi, di trattativa.<br \/>\nIl requisito della conoscenza, previsto dall&#8217;art. 1326 c.c., in tale categoria contrattuale degrada a mera conoscibilit\u00e0 delle condizioni generali di contratto. Per le clausole vessatorie, elencate al secondo comma, \u00e8 prescritto l&#8217;elemento formale della doppia sottoscrizione per iscritto.<br \/>\nNell&#8217;ipotesi, come quella in esame, in cui il contratto per adesione venga concluso mediante un sistema telematico si pone una triplice serie di questioni relative al perfezionamento del contratto, alla conoscibilit\u00e0 delle condizioni generali di contratto e al requisito formale della approvazione specifica delle clausole vessatorie.<br \/>\nIn ordine alla prima questione, \u00e8 pacifico oramai che, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libert\u00e0 delle forme, la tecnica &#8220;del tasto virtuale&#8221; o &#8220;point and click&#8221;, utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, \u00e8 sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di contratto a forma libera.<br \/>\nCon riguardo alle clausole vessatorie on line, l&#8217;opinione dottrinale prevalente &#8211; alla quale il Tribunale aderisce &#8211; ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale -, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, <span style=\"text-decoration: underline;\">nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale<\/span>.<br \/>\nSulla questione, infine, della conoscibilit\u00e0 delle condizioni generali nei contratti telematici, si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purch\u00e9 venga dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link). Posizioni pi\u00f9 intransigenti affermano che per la sussistenza della conoscibilit\u00e0, il sito deve essere organizzato in modo tale che non sia possibile approvare il testo contrattuale se non dopo essere passati dalla pagina contenente le clausole contrattuali ed avere confermato l&#8217;avvenuta lettura. La conoscibilit\u00e0, poi, per comune opinione, richiede la intelligibilit\u00e0 della clausola, avuto riguardo alla sua formulazione, alla linguistica e alla presentazione grafica.<br \/>\nPassando ora all&#8217;esame della fattispecie concreta, vi \u00e8 un contratto tra le parti che si \u00e8 perfezionato in forma telematica mediante la pressione del tasto virtuale ed il cui testo negoziale, contenente le condizioni generali, \u00e8 rappresentato dall'&#8221;Accordo per gli utenti&#8221;.<br \/>\nTra le clausole di detto regolamento contrattuale, viene in rilievo quella denominata &#8220;abuso di ebay&#8221;, in base alla quale: &#8220;se ebay ritiene che un utente abbia compiuto azioni che possano comportare problemi, responsabilit\u00e0 legali o che tali azioni siano contrarie alle proprie regole, potr\u00e0, a mero titolo esemplificativo, limitare sospendere o interrompere i servizi e l&#8217;account dell&#8217;utente, vietare l&#8217;accesso al sito, ritardare o eliminare i contenuti salvati e prendere provvedimenti tecnici e legali per impedire a tale utente di accedere al sito&#8221;.<br \/>\nSecondo la prospettazione di eBay, il diritto di risoluzione del contratto \u00e8 stato legittimamente esercitato sulla base di tale pattuizione, che pu\u00f2 essere inquadrata o nell&#8217;art. 1453 c.c. (risolubilit\u00e0 del contratto per inadempimento) o nell&#8217;art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Aggiunge, inoltre, che non attribuendo un diritto di recesso, la stessa non abbisogna di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell&#8217;art. 1341 c.c.<br \/>\nVa osservato, <em>in primis<\/em>, che il richiamo all&#8217;art. 1453 c.c. non \u00e8 pertinente, riguardando la norma la risoluzione giudiziale per inadempimento, conseguente, cio\u00e8, ad una pronuncia costitutiva del Giudice previo accertamento della gravit\u00e0 dell&#8217;inadempimento.<br \/>\nCirca, invece, la possibilit\u00e0 di inquadrare la clausola nell&#8217;art. 1456 c.c., deve condividersi la valutazione dei primo Giudice che ha escluso la correttezza di una siffatta qualificazione.<br \/>\nEd invero, affinch\u00e9 la pattuizione possa considerarsi clausola risolutiva espressa, occorre che vi sia una indicazione specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione. Se l&#8217;indicazione \u00e8 invece generica o il riferimento \u00e8 al complesso delle pattuizioni, la clausola non avr\u00e0 alcun valore, in quanto di mero stile (Cass. 4563\/00; Cass. 1950\/09). Tale requisito di specificit\u00e0 manca nella clausola &#8220;abuso di Ebay&#8221;, formulata mediante un riferimento a non meglio identificate &#8220;azioni contrarie alle proprie regole&#8221;, sicch\u00e9 ne consegue l&#8217;impossibilit\u00e0 di qualificarla come clausola risolutiva espressa, a cagione appunto della sua indeterminatezza.<br \/>\nVolendola, invece, interpretare come clausola attributiva di un potere di recesso, deve senz&#8217;altro ritenersi inefficace, mancando la specifica sottoscrizione, ai sensi del secondo comma del 1341 c.c.. Si \u00e8 gi\u00e0 detto, infatti, che non \u00e8 sufficiente l&#8217;approvazione del testo contrattuale (mediante la pressione del tasto virtuale in calce al modulo di registrazione), per riconoscere efficacia alle clausole vessatorie, occorrendo una autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie, numericamente indicate. Mancando il requisito della specifica sottoscrizione, appare superfluo addentrarsi nella problematica della equiparabilit\u00e0 del sistema del point and click alla firma digitale debole e della sufficienza della firma digitale debole a soddisfare il requisito della forma scritta.<br \/>\nPertanto, la clausola, essendo irrimediabilmente affetta da nullit\u00e0, nessun potere di sospensione dell&#8217;account poteva legittimare.<br \/>\nTuttavia il Giudice ha ritenuto legittimo il comportamento di eBay, poich\u00e9 inquadrabile nello schema del 1460 c.c. che attribuisce al contraente la facolt\u00e0 di rifiutare la prestazione a fronte dell&#8217;inadempimento della controparte.<br \/>\nHa osservato che le uniche inadempienze, tra le tante contestate, che potevano legittimare il rifiuto di eseguire la prestazione erano quelle relative all&#8217;insufficiente valutazione degli acquirenti, poich\u00e9 gli ulteriori addebiti non erano stati contestati con la comunicazione del provvedimento di sospensione, ma solo in epoca postuma, e pertanto l&#8217;eccezione di inadempimento, con riferimento a tali ultimi addebiti, appariva contraria a buona fede. Ha evidenziato inoltre che le regole sugli standards del venditore per mantenere elevata la soddisfazione degli utenti, indicate nella pagina &#8220;inadempimento del venditore&#8221; erano vincolanti per le parti perch\u00e9 conoscibili con la diligenza media e che, per il numero di controversie aperte, l&#8217;inadempimento di Clotec a tali regole non poteva non ritenersi grave.<br \/>\nIl primo aspetto che occorre approfondire attiene alla conoscibilit\u00e0 delle regole sull&#8217;inadempimento del venditore che individuano i parametri per la valutazione degli standards d\u00ec un venditore. Ad avviso del Collegio, il requisito della conoscibilit\u00e0 non \u00e8 soddisfatto nella ipotesi in esame, per le seguenti ragioni.<br \/>\nLe regole sull&#8217;inadempimento del venditore non sono contenute nell&#8217;Accordo per gli utenti, costituente &#8211; per stessa ammissione di parte resistente &#8211; il regolamento contrattuale, accettato dall&#8217;utente al momento della registrazione al sito. Si \u00e8 gi\u00e0 illustrato sopra, come la conoscibilit\u00e0 delle clausole contenute in schermate diverse dal testo contrattuale richieda, secondo l&#8217;opinione dottrinaria prevalente, che il richiamo alle stesse sia possibile dallo stesso testo contrattuale mediante il collegamento con un link e che, inoltre, si dia risalto a tale richiamo. Dalla documentazione prodotta dalle parti, rappresentativa delle schermate del sito ebay, non sembrano ricorrere tali requisiti. Dall&#8217;Accordo per gli utenti non vi \u00e8 un collegamento diretto alle regole inadempimento del venditore (come avviene ad esempio per gli oggetti di cui \u00e8 vietata la vendita, per le regole sulla privacy, per le azioni volte a destabilizzare il sistema di feedback ecc.) ed alle stesse l&#8217;accordo non conferisce risalto in alcun modo. Poi, non \u00e8 univoco e intuitivo il percorso ipertestuale che dall&#8217;accordo per gli utenti porta a tali regole. Del resto \u00e8 la stessa eBay ad affermare che alla lettura delle regole sull&#8217;inadempimento del venditore si giunge attraverso il percorso che parte dalla sezione &#8220;aiuto&#8221; o da &#8220;mappa del sito&#8221; o dal motore di ricerca previo inserimento delle parole chiave. Ritiene il Giudicante che la &#8220;conoscibilit\u00e0&#8221; richieda, invece, che alla lettura della regola si possa pervenire dal testo negoziale accettato dalle parti (rectius Accordo per gli utenti) attraverso passaggi univoci e diretti e non gi\u00e0 attraverso una ricerca mirata della regola attraverso il motore di ricerca o la mappa del sito (che funge da cartina geografica) o avvalendosi della sezione &#8220;aiuto&#8221;.<br \/>\nVa rilevato, poi, che anche la tecnica di redazione delle regole relative agli standards e all&#8217;inadempimento del venditore pecca di chiarezza, poich\u00e9 molte di esse non hanno una formulazione letterale di evidente contenuto precettivo, ma si presentano sotto forma di esortazione e di consigli, e non gi\u00e0 di divieto. Manca, poi, una chiara correlazione tra violazione della regola e relativa sanzione, essendoci solo generici riferimenti alla &#8220;possibilit\u00e0 di subire restrizioni nel caso in cui i consigli di eBay non vengano attentamente seguiti&#8221;. Tali circostanze possono generare confusione anche in una persona di media diligenza e non rendono edotto il contraente, in maniera puntuale e precisa, dell&#8217;ampiezza dei propri obblighi e della portata delle conseguenze di una loro violazione.<br \/>\nAltro aspetto che occorre esaminare attiene alla rilevabilit\u00e0 d&#8217;ufficio della eccezione di inadempimento. Ritiene il Collegio che l&#8217;<em>exceptio inadimpleti contractus<\/em> \u00e8 rimessa alla disponibilit\u00e0 e all&#8217;iniziativa della parte, trattandosi di eccezione in senso proprio. Il Giudice che rilevi d&#8217;ufficio tale eccezione, incorre nella violazione di cui all&#8217;art. 112 c.p.c.<br \/>\nIn tal senso \u00e8 l&#8217;orientamento giurisprudenziale maggioritario: &#8220;l&#8217;<em>exceptio inadimpleti contractus<\/em>, di cui all&#8217;art. 1460 cod. civ., costituisce un&#8217;eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilit\u00e0 ed all&#8217;iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d&#8217;ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l&#8217;adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volont\u00e0 della parte di sollevarla (onde paralizzare l&#8217;avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall&#8217;insieme delle sue difese e, pi\u00f9 in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un&#8217;interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non \u00e8 censurabile in sede di legittimit\u00e0&#8221;. (Cass. 11728\/02; Cass. 20870\/09; Cass. 2706\/04).<br \/>\nDalle difese delle resistenti tale eccezione non \u00e8 mai stata dedotta, n\u00e9 essa \u00e8 desumibile implicitamente dal tenore delle difese stesse.<br \/>\nLe resistenti, infatti, richiamando gli artt. 1453 c.c. e 1456 c.c., hanno invocato un diritto alla risoluzione discendente dalla legge o dal contratto, mentre l&#8217;eccezione di inadempimento \u00e8 un mezzo di autotutela privata, consentito dalla legge in presenza di determinati presupposti, che legittima il contraente a non adempiere la propria prestazione senza incorrere in responsabilit\u00e0 al riguardo, per evitare una situazione di disuguaglianza tra le parti del rapporto contrattuale. Alla luce, quindi, di tutte le considerazioni sopra esposte, il <em>fumus boni iuris<\/em> appare sussistente.<br \/>\nEd infine, quanto al <em>periculum in mora<\/em>, come \u00e8 noto, la tutela d&#8217;urgenza si \u00e8 ormai aperta anche a pregiudizi di carattere patrimoniale, tutte le volte in cui ad essi siano indissolubilmente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, che potrebbero essere pregiudicate irrimediabilmente dal ritardo nella concessione della tutela.<br \/>\nParte resistente ha affermato che il danno derivante dalla perdita di clienti, per effetto della sospensione dell&#8217;account, \u00e8 un mero danno economico e, come tale, non tutelabile con lo strumento del 700 c.p.c.<br \/>\nTale affermazione non \u00e8 condivisibile. Occorre, infatti, considerare che il settore dell&#8217; e-commerce \u00e8 attualmente caratterizzato da una forte concentrazione nelle mani di pochi operatori e che la piattaforma di eBay \u00e8 quella che vanta la platea pi\u00f9 ampia di utenti. Di fronte a tale dato, \u00e8 di scarsa rilevanza la circostanza della presenza di propri siti internet da parte di Clotec, non equiparabili, infatti, per diffusione ed importanza alla piattaforma eBay.<br \/>\nQuesto sistema oligopolista che attualmente caratterizza il mercato elettronico deve indurre a ritenere che l&#8217;esclusione a tempo indeterminato da eBay non si traduca semplicemente in una mera perdita di clienti, ma abbia una incidenza molto pi\u00f9 pesante che pu\u00f2 arrivare sostanzialmente, ad escludere l&#8217;impresa dal mercato stesso. Bisogna poi considerare il danno alla reputazione che subisce l&#8217;impresa a seguito della sospensione dell&#8217;account. \u00c8 facile immaginare, infatti, che la scomparsa di Clotec dalla vetrina di eBay possa determinare negli utenti del sito il convincimento che la stessa non sia un venditore serio ed affidabile.<br \/>\nSussiste, pertanto, anche il <em>periculum in mora<\/em>, poich\u00e9, per le ragioni sopra esposte, l&#8217;esclusione a tempo indeterminato dalla piattaforma di eBay potrebbe verosimilmente determinare una situazione di insolvenza dell&#8217;impresa Clotec, che opera unicamente nel commercio on line.<br \/>\nIl reclamo va dunque accolto e va ordinato a eBay Europe s.a.r.l. di riattivare l&#8217;account clotec com.<br \/>\nLa complessit\u00e0 e la novit\u00e0 delle questioni giustificano la compensazione delle spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Decidendo sul reclamo proposto da Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. nei confronti di eBay Europe S.A.R.L., eBay International AG, eBay Italia s.r.l., avverso l&#8217;ordinanza del 23.08.2011 del Giudice designato di questo Tribunale, in riforma del provvedimento reclamato ordina a eBay Europe S.A.R.L. di riattivare l&#8217;account clotec_com, intestato a C.G..<br \/>\nCompensa interamente le spese del procedimento.<br \/>\nCatanzaro, li 18.04.2012.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ai fini della validit\u00e0 di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa da assolversi con l\u2019impiego della firma elettronica dell\u2019aderente. 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