{"id":761,"date":"2021-05-06T10:54:33","date_gmt":"2021-05-06T08:54:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/?p=761"},"modified":"2021-05-16T16:32:52","modified_gmt":"2021-05-16T14:32:52","slug":"facebook-profilo-cancellato-risarcimento-danno-vita-relazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/facebook-profilo-cancellato-risarcimento-danno-vita-relazione.html","title":{"rendered":"Profilo Facebook cancellato senza motivo? Risarcimento"},"content":{"rendered":"<h2>Riconosciuto il danno alla vita di relazione e alla espressione del pensiero<\/h2>\n<p>Con Ordinanza del 10 marzo 2021, la Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Bologna (Giudice dott. Marco Gattuso) ha condannato Facebook Ireland Ltd al risarcimento per la cancellazione senza motivo del profilo Facebook personale di un avvocato: \u00e8 danno alla vita di relazione.<br \/>\nL&#8217;ordinanza, grazie alla evidente preparazione del Giudice, inquadra anche con molta chiarezza il sinallagma alla base del rapporto gestore\/utente e porta a riflettere sul ruolo e sul valore che i social network hanno assunto nella vita di ognuno di noi. Si evidenzia, infatti, che la partecipazione al social network Facebook rappresenta nell&#8217;attualit\u00e0 un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti; Facebook non \u00e8 solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identit\u00e0, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero. L&#8217;esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni, \u00e8 suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilit\u00e0 di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identit\u00e0 personale dell&#8217;utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali.<br \/>\nPer il resto c&#8217;\u00e8 poco da commentare e tutto da leggere con particolare interesse e attenzione; per questo se ne propone il testo integrale.<\/p>\n<i class=\"glyphicon icon-right md\"><\/i> <a title=\"Punti salienti Ordinanza Tribunale di Bologna 10 marzo 2021: risarcimento danni per cancellazione dell'account Facebook\" href=\"#highlights\">Highlights Ordinanza<\/a> per chi ha solo 3 minuti<br \/>\n<i class=\"glyphicon icon-right md\"><\/i> <a title=\"testo integrale Ordinanza Tribunale di Bologna 10 marzo 2021: risarcimento danni per cancellazione dell'account Facebook\" href=\"#testointegrale\">Testo integrale Ordinanza<\/a> per chi pu\u00f2 mettersi comodo<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-778\" title=\"Profilo Facebook cancellato senza motivo? Risarcimento per danno alla vita di relazione\" src=\"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/risarcimento-profilo-facebook-cancellato.jpg\" alt=\"risarcimento per ingiustificata cancellazione del profilo facebook\" width=\"500\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/risarcimento-profilo-facebook-cancellato.jpg 500w, https:\/\/www.angelopacifico.it\/blog\/wp-content\/uploads\/risarcimento-profilo-facebook-cancellato-300x120.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<h3 id=\"highlights\">Highlights &#8211; Tribunale di Bologna, sez. II, Ordinanza del 10 marzo 2021<\/h3>\n<p><strong>Utente Facebook: consumatore o professionista?<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>La circostanza che parte degli utenti di Facebook svolga una parte della propria vita di relazione sul social network e tragga dunque vantaggio dai propri profili anche per attivit\u00e0 di natura professionale, non rende, di per s\u00e9 e in carenza di qualsiasi evidenzia istruttoria, il loro contratto Facebook di natura professionale o promiscuo.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Inquadramento giuridico del contratto<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>Il gestore Facebook provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante l&#8217;utilizzo di dati personali degli utenti che consentono di offrire ai terzi spazi pubblicitari calibrati sugli specifici interessi dei loro destinatari. La gratuit\u00e0 della prestazione non consente di assumere che l&#8217;utente, consentendo l&#8217;utilizzo e la diffusione dei propri messaggi e contenuti, non fornisca una prestazione che \u00e8, anch&#8217;essa, suscettibile di valutazione economica. [&#8230;] Non pu\u00f2 dubitarsi, dunque, che l&#8217;utente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo, l&#8217;autorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicch\u00e9, nonostante l&#8217;affermata gratuit\u00e0 del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialit\u00e0 della prestazione oggetto dell&#8217;obbligazione (art. 1174 c.c.). A prescindere dall&#8217;utilizzo che la resistente ne faccia (se li ceda e trasmetta a terzi oppure se se ne serva soltanto per offrire ai terzi i presupposti di una informazione pubblicitaria mirata), non pu\u00f2 revocarsi in dubbio che i dati personali dell&#8217;utente abbiano un manifesto valore economico e siano inquadrabili come controprestazione nel rapporto utente-gestore. [&#8230;] Ne consegue il carattere evidentemente oneroso del rapporto negoziale, posto che il contratto \u00e8 fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell&#8217;utente, a fini di raccolta pubblicitaria.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Ipotesi di recesso <em>ad nutum<\/em> del gestore previste dal regolamento contrattuale<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>La rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account \u00e8 prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l&#8217;utente delle ragioni della rimozione. Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell&#8217;utente, e in carenza di qualsiasi informazione all&#8217;utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c..<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>L&#8217;inadempimento e la responsabilit\u00e0 contrattuale di Facebook<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>La distruzione di tutti i dati contrattuali rivela, com&#8217;\u00e8 evidente, una condotta contrattuale profondamente scorretta, non consentendo di riscostruire l&#8217;andamento del rapporto, dunque un comportamento negoziale palesemente contrario ai canoni di buona fede e correttezza nell&#8217;esecuzione del contratto che informano tutti gli ordinamenti dei paesi a civilt\u00e0 giuridica a noi affine. Come si \u00e8 detto, si tratta peraltro non di documentazione cartacea, ma immateriale, agevolmente conservabile, quantomeno per un certo tempo, senza costi eccessivi, sicch\u00e9 la loro distruzione \u00e8 sintomatica di una intenzione soggettiva di provocare un danno ingiusto alla controparte. [&#8230;] In ogni caso, ci\u00f2 che rileva ai fini della presente decisione \u00e8 che, vertendosi in materia di responsabilit\u00e0 contrattuale ed essendo certa l&#8217;avvenuta cessazione della prestazione, dunque l&#8217;inadempimento della resistente, incombeva sulla stessa l&#8217;onere di provare l&#8217;impossibilit\u00e0 sopravvenuta a lei non imputabile oppure la legittimit\u00e0 del proprio recesso. In carenza di qualsiasi allegazione e prova di qualsiasi causa giustificativa, contrattualmente prevista, e in manifesta inottemperanza agli obblighi informativi, la fattispecie va inquadrata dunque come inadempimento della resistente rispetto all&#8217;obbligazione assunta di mantenere il profilo e la pagina Facebook. \u00c8 accertato, dunque, che la resistente si sia resa oggettivamente inadempiente, senza che quest&#8217;ultima nel corso del giudizio abbia provato ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. che tale inadempimento sia stato dovuto a una causa oggettiva a lei non imputabile o abbia allegato e dimostrato una motivata causa di recesso o di risoluzione del contratto, sicch\u00e9 \u00e8 provata la responsabilit\u00e0 contrattuale della resistente.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>La volont\u00e0 di ritorsione alla base della cancellazione dell&#8217;account<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>A fronte dell&#8217;allegazione di una rimozione del tutto immotivata, seguita pochi giorni dopo l&#8217;invio da parte del ricorrente, nella sua qualit\u00e0 di avvocato difensore di un altro utente, di una lettera di diffida a Facebook Italia, e a fronte della carenza assoluta di qualsiasi contestazione, si deve assumere accertato che non vi sia altra spiegazione della detta repentina cancellazione dell&#8217;account e distruzione di tutti i dati, che la volont\u00e0 di ritorsione nei confronti dell&#8217;avvocato, con gravissima lesione di evidenti diritti fondamentali della persona, di manifesta rilevanza costituzionale.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>L&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>Pur incombendo, come noto, sul danneggiato l&#8217;onere di provare il danno effettivamente patito \u2013 emergente, per lucro cessante, non patrimoniale \u2013, nel caso di specie appare evidente come il principio di vicinanza della prova imponga di assumere che sia qui invertito l&#8217;onere della prova, atteso che tutte le prove erano nella piena disponibilit\u00e0 della (sola) resistente, mentre sono del tutto precluse al ricorrente, e che la resistente ha deciso di impedirne la produzione in giudizio.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Il valore di un profilo Facebook come proiezione virtuale della propria identit\u00e0<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>\u00c8 evidente, secondo massima di comune e indiscussa esperienza, che la partecipazione al social network Facebook rappresenti nell&#8217;attualit\u00e0 un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti. Sarebbe assolutamente ridondante richiamare in questa sede l&#8217;importanza assunta dai social network nella vita sociale, in tutto il pianeta, e, in particolare l&#8217;importanza di Facebook, che \u00e8 di gran lunga il primo e il pi\u00f9 importante fra i social network. Facebook non \u00e8 solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identit\u00e0, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero. L&#8217;esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni, \u00e8 suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilit\u00e0 di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identit\u00e0 personale dell&#8217;utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tal danno non \u00e8 facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attivit\u00e0 di lungo periodo e non semplice.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>La quantificazione del danno<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>Nonostante sia notoria la stima del valore medio, in termini commerciali, di un account Facebook nell&#8217;ordine di poco meno di 100 euro, la quale tiene conto dell&#8217;utilizzabilit\u00e0 da parte del gestore dei dati personali forniti dagli utenti a fini pubblicitari e commerciali (\u00e8 di circa 88 euro la stima suggerita da Deutsche Bank Research; ad una stima media si pu\u00f2 giungere, ad esempio, dividendo il fatturato del gestore per il numero di utenti; va peraltro considerato che trattasi di un dato medio, che sconta verosimilmente l&#8217;esistenza di un numero rilevantissimo di profili registrati ma non utilizzati, a fronte dei quali vi sono invece profili e pagine di valore assai rilevante), nella specie si deve tenere conto che non ha qui rilievo, ai fini della presente decisione, il valore economico dei dati personali dell&#8217;utente e dell&#8217;account, rilevante per il gestore, ma il danno subito dall&#8217;utente in caso di sua rimozione, in ragione della evidente lesione della sua vita di relazione. Non avendo la resistente prodotto alcun elemento a sostegno di un ridotto utilizzo del profilo personale e delle due pagine, e avendo il ricorrente allegato un utilizzo assai intenso degli stessi, dato inoltre atto dell&#8217;impossibilit\u00e0 dedotta dalla resistente di ripristinare l&#8217;account, con perdita dunque per sempre di tutti i contatti, dei messaggi e dei documenti ivi conservati, appare equo stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dal ricorrente in \u20ac 10.000,00 per il profilo personale, che involge pi\u00f9 direttamente tratti direttamente connessi con diritti personali, ed \u20ac 2.000,00 per ognuna delle due pagine che, pur essendo anch&#8217;esse espressione della sua vita di relazione, appaiono connesse a interessi di natura pi\u00f9 squisitamente hobbistica del resistente.<\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<h3 id=\"testointegrale\">Testo integrale &#8211; Tribunale di Bologna, sez. II, Ordinanza del 10 marzo 2021<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ordinanza <em>ex<\/em> art 702 ter, V comma c.p.c.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA<br \/>\nSECONDA SEZIONE CIVILE<\/p>\n<p>Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5206\/2020 promossa da:<\/p>\n<p><strong>D* G****** V*******<\/strong> (C.F. ****************), con il patrocinio dell&#8217;avv. D****** V****** e dell&#8217;avv. P******* C****** (****************) VIA D. P**** N. ** 40122 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA D** P**** ** 40122 Bologna presso il difensore avv. D****** V******<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>RICORRENTE<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p><strong>FACEBOOK IRELAND LIMITED<\/strong> (C.F. 00009692928), con il patrocinio dell&#8217;avv. M******** M***** e dell&#8217;avv. L****** M****** (****************) P***** B*******, ** 20123 MILANO; F******* F****** (****************) P***** B*******, ** 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA S**** M**** IN VIA N. ** 00187 ROMA presso il difensore avv. M******** M*****<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>RESISTENTE<\/em><\/p>\n<p>Sciogliendo la riserva assunta in data 20 gennaio 2021, con termine per note conclusionali, successivamente prorogato sino all&#8217;8 marzo 2021;<br \/>\nletti gli atti e i documenti allegati e viste le istanze ed eccezioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong><br \/>\nLa domanda \u00e8 meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong><br \/>\nCon ricorso ai sensi dell&#8217;art. 702 <em>bis<\/em> c.p.c. il ricorrente esponeva d&#8217;essere iscritto da circa 10 anni al <em>social network Facebook<\/em>, con una pagina che recava come account il proprio nome e cognome &#8220;V******* d* G******&#8221;, cui erano collegate due pagine, denominate \u00ab<em>Collezionismo militaria e legge<\/em>\u00bb e \u00ab<em>Libri e riviste storia militare<\/em>\u00bb, le quali risultavano essere state rimosse nel gennaio 2020, rilevando come la resistente non avesse dato al riguardo alcuna spiegazione e motivazione e come a suo avviso si fosse in presenza di una &#8220;ritorsione&#8221;, avendo il ricorrente assunto nella sua qualit\u00e0 di avvocato il mandato difensivo per altro utente a sua volta rimosso dal <em>social network<\/em>, in rappresentanza del quale il ricorrente aveva diffidato la resistente proprio venti giorni circa prima della propria cancellazione; chiedeva per conseguenza la condanna della stessa a ripristinare il detto profilo personale e le dette pagine, stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo, oltre che al risarcimento dei danni subiti.<br \/>\nSi costituiva tempestivamente la resistente, rilevando come le comunicazioni stragiudiziali dell&#8217;utente fossero state inviate a soggetto diverso dalla resistente (\u00ab<em>Facebook Italia<\/em>\u00bb in luogo della resistente <em>Facebook Ireland Ltd<\/em>), eccependo per un verso l&#8217;impossibilit\u00e0 di individuare il profilo personale e le pagine segnalate dal ricorrente, atteso che il medesimo aveva mancato di indicarne gli <em>URL<\/em>, sicch\u00e9 non era in grado di verificare le ragioni della loro cancellazione; osservava, per altro verso, d&#8217;avere verificato la sussistenza di un <em>account<\/em> collegato all&#8217;indirizzo <em>e-mail<\/em> indicato dal ricorrente, *********@gmail.com, confermando che lo stesso era stato \u00abrimosso\u00bb, allegando, tuttavia, di averne cancellato tutti i contenuti \u00abin via definitiva\u00bb, sicch\u00e9 era impossibilitata a verificare le ragioni della rimozione e, in ogni caso, era oggettivamente impossibilitata a ripristinare tanto il profilo personale che le due pagine.<br \/>\nAlla prima udienza del 15 ottobre 2020, il ricorrente rilevava come il profilo e le pagine rimosse fossero state correttamente identificate dalla resistente in quanto collegate all&#8217;indirizzo <em>e-mail<\/em> indicato dal ricorrente, *********@gmail.com (mentre lo stesso non era in possesso dei loro <em>URL<\/em>, n\u00e9 poteva individuarli attesa la rimozione), insistendo nell&#8217;accoglimento delle domande. Alla stessa udienza la resistente ribadiva che, nonostante la mancata indicazione dell&#8217;<em>URL<\/em>, la stessa aveva \u00abpotuto rintracciare un <em>account<\/em> che \u2013 in virt\u00f9 del lungo tempo trascorso \u2013 \u00e8 stato definitivamente cancellato e i dati a esso associati non possono essere ripristinati\u00bb.<br \/>\nRinviata quindi la causa all&#8217;udienza del 20 gennaio 2021, tenuta con trattazione scritta ai sensi dell&#8217;art. 83, settimo comma lettera h) del DL 18\/2020, con termine alle parti per ulteriormente dedurre, la resistente nelle note scritte depositate per l&#8217;udienza eccepiva la carenza di giurisdizione, mentre il ricorrente chiedeva l&#8217;ammissione di prove orali; ritenuto che la questione di giurisdizione potesse essere decisa insieme al merito e non ammesse le prove orali, la decisione veniva quindi riservata alla detta udienza, con ulteriore termine per note conclusionali (per una carenza del sistema informatico, il verbale del 20 gennaio 2021, depositato dal giudice istruttore in pari data, non risultava visibile alle parti sino al 10 febbraio 2021, sicch\u00e9 le parti venivano rimesse in termini sino all&#8217;8 marzo 2021).<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong><br \/>\nNon \u00e8 fondata, preliminarmente, l&#8217;eccezione di carenza di giurisdizione formulata dalla resistente nelle note scritte depositate per l&#8217;udienza del 20 gennaio 2021, sul rilievo che l&#8217;utente non sarebbe consumatore, avendo dedotto, nella propria memoria del 14 dicembre 2020, di avere utilizzato il proprio profilo personale come \u00ab<em>una vera e propria vetrina, personale e professionale, che consentiva all&#8217;avvocato di prestare il proprio supporto legale a chi ne avesse bisogno, agevolati dal mezzo informatico nel contattarlo e nel richiedere consulenze<\/em>\u00bb ed inoltre per promuovere la propria attivit\u00e0 politica e per attivit\u00e0 legate all&#8217;associazione di cui era presidente (\u00abAli Per Crescere, associazione di volontariato composta da genitori che si occupa di dislessia e di sostegno alle famiglie di ragazzi dislessici\u00bb), sicch\u00e9 la giurisdizione andrebbe individuata non in forza della normativa consumeristica ma secondo la proroga di giurisdizione prevista nelle Condizioni generali di contratto (clausola 4.4.: \u00ab<em>l&#8217;utente accetta che il reclamo verr\u00e0 risolto davanti a un tribunale competente della Repubblica d&#8217;Irlanda e che la legge irlandese discipliner\u00e0 le presenti Condizioni ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge<\/em>\u00bb).<br \/>\nSi deve osservare, al riguardo, come tanto dalla lettura del ricorso quanto dalla detta memoria del 14 dicembre 2020 non emerga che il ricorrente abbia allegato un effettivo uso promiscuo del proprio profilo personale anche a fini professionali, essendosi il medesimo limitato a rappresentare, in modo piuttosto generico e fumoso, come il profilo e le pagine <em>Facebook<\/em> a lui riferibili abbiano inciso sulla sua immagine e identit\u00e0 pubblica, essendosi ivi svolta intensamente la sua vita relazionale, e dunque con riflessi su ogni aspetto della sua vita sociale, tanto di natura privata (amicizie, conoscenze\u2026) che pubblica (partecipazione alla vita politica, ad associazioni\u2026), comprensivi, com&#8217;\u00e8 ovvio, della stessa immagine e vita professionale.<br \/>\nTali indicazioni sono state svolte dal ricorrente, propriamente, al fine di precisare l&#8217;intensit\u00e0 delle relazioni sociali svolte sul <em>social network<\/em> e la rilevanza assunta dallo stesso per la propria immagine pubblica, senza che da tali espressioni del suo difensore, piuttosto incerte e non del tutto univoche, possa desumersi la confessione o ammissione di un effettivo utilizzo promiscuo del servizio Facebook anche a fini professionali.<br \/>\nQuest&#8217;ultimo, infatti, si \u00e8 limitato a rammentare, in risposta alla richiesta del giudice istruttore di meglio precisare il danno asseritamente subito in seguito alla loro rimozione, di svolgere la professione di avvocato e di essere entrato in contatto, tramite la rete sociale, con possibili clienti, allegando tuttavia tale circostanza non per richiedere la liquidazione di danni patrimoniali connessi a tale attivit\u00e0, ma esclusivamente per meglio precisare la propria personalit\u00e0, i propri interessi e il danno alla vita di relazione e anche di immagine subito con la cancellazione del proprio profilo.<br \/>\nAmmettere in modo del tutto generico che la frequentazione di luoghi, reali o virtuali, in cui si svolge la propria vita di relazione, contribuisce alla affermazione della propria immagine e identit\u00e0 personale e, dunque, (anche) professionale, non significa, in buona sostanza, ammettere uno specifico uso promiscuo del mezzo. \u00c8 evidente come ogni utente del <em>social network<\/em> utilizzi il proprio profilo al fine di promuovere le proprie relazioni sociali, ben oltre quelle promuovibili attraverso contatti strettamente personali, sicch\u00e9 vi \u00e8 sempre un&#8217;evidente ricaduta in ogni sfera della personalit\u00e0 e della vita di relazione e, dunque, anche sul piano dell&#8217;immagine e delle relazioni professionali.<br \/>\nD&#8217;altra parte, una volta che sia stata allegata e provata la qualit\u00e0 di consumatore del ricorrente, facilmente desumibile dalla circostanza che il profilo personale \u00e8 collegato al proprio nome e cognome, senza alcuna menzione dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, e che le pagine non hanno fini commerciali e non attengono all&#8217;attivit\u00e0 professionale di avvocato svolta dal ricorrente, ma hanno ad oggetto suoi <em>hobbies<\/em> (quali il collezionismo e la vita militare), incombeva sulla parte resistente, che ha formulato l&#8217;eccezione di carenza di giurisdizione, l&#8217;onere di provare l&#8217;attivit\u00e0 professionale asseritamente svolta, cosa che nella specie la resistente non ha fatto, non avendo prodotto alcun mezzo istruttorio, n\u00e9 di natura documentale n\u00e9 d&#8217;altro tipo. La stessa, infatti, ha allegato d&#8217;avere distrutto essa stessa in via definitiva ogni prova legata al rapporto negoziale oggetto di causa e al suo andamento, non ha dedotto altre prove, n\u00e9, come detto, un utilizzo promiscuo pu\u00f2 fondatamente desumersi dalle sole mere, generiche, opache e incerte, affermazioni del ricorrente.<br \/>\nNon \u00e8 dunque dimostrato, in alcun modo, che lo stesso abbia utilizzato il proprio profilo personale e le pagine ad esso connesse in funzione della propria attivit\u00e0 professionale, neppure mediante un utilizzo meramente promiscuo, sicch\u00e9 si tratta certamente di consumatore.<br \/>\nIn buona sostanza e in conclusione, la circostanza che parte degli utenti di <em>Facebook<\/em> svolga una parte della propria vita di relazione sul <em>social network<\/em> e tragga dunque vantaggio dai propri profili anche per attivit\u00e0 di natura professionale, non rende, di per s\u00e9 e in carenza di qualsiasi evidenzia istruttoria, il loro contratto <em>Facebook<\/em> di natura professionale o promiscuo.<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong><br \/>\nRiguardo all&#8217;inquadramento giuridico del contratto oggetto di causa, si deve osservare, brevemente, quanto segue.<\/p>\n<p>4.1.<br \/>\nCome noto, attraverso la &#8220;iscrizione&#8221; al servizio <em>online<\/em> l&#8217;utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti (fotografie, <em>files<\/em>, collegamenti a altri siti ecc..) e svolgendo altres\u00ec discussioni a mezzo di messaggi &#8211; pi\u00f9 o meno, a seconda delle opzioni selezionate &#8211; pubblici, oppure privati.<br \/>\nLe condizioni generali di contratto (cd. <em>Condizioni d&#8217;uso<\/em>) che regolano il rapporto tra ciascun utente e Facebook Ireland Ltd dispongono che \u00ab<em>Facebook<\/em> crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare <em>community<\/em> e far crescere aziende. Le presenti Condizioni regolano l&#8217;uso di <em>Facebook<\/em>, <em>Messenger<\/em> e di altri prodotti, funzioni, <em>app<\/em>, servizi, tecnologie e <em>software<\/em> offerti da <em>Facebook<\/em> (i Prodotti <em>Facebook<\/em> o i Prodotti)\u00bb.<br \/>\nIl gestore <em>Facebook<\/em> provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante l&#8217;utilizzo di dati personali degli utenti che consentono di offrire ai terzi spazi pubblicitari calibrati sugli specifici interessi dei loro destinatari.<br \/>\nLa gratuit\u00e0 della prestazione non consente di assumere che l&#8217;utente, consentendo l&#8217;utilizzo e la diffusione dei propri messaggi e contenuti, non fornisca una prestazione che \u00e8, anch&#8217;essa, suscettibile di valutazione economica.<br \/>\nA tale riguardo le menzionate condizioni d&#8217;uso dispongono che \u00abanzich\u00e9 richiedere all&#8217;utente un pagamento per l&#8217;utilizzo di <em>Facebook<\/em> o degli altri prodotti e servizi coperti dalle presenti Condizioni, <em>Facebook<\/em> riceve una remunerazione da parte di aziende e organizzazioni per mostrare agli utenti inserzioni relative ai loro prodotti e servizi. Utilizzando i Prodotti di <em>Facebook<\/em>, l&#8217;utente accetta che <em>Facebook<\/em> possa mostrargli inserzioni che <em>Facebook<\/em> ritiene pertinenti per l&#8217;utente e per i suoi interessi. <em>Facebook<\/em> usa i dati personali dell&#8217;utente per aiutare a determinare quali inserzioni mostrare all&#8217;utente\u00bb.<br \/>\nLe condizioni precisano, ancora, che \u00ab<em>Facebook<\/em> inoltre fornisce agli inserzionisti report sulle prestazioni delle loro inserzioni per consentire loro di comprendere in che modo gli utenti interagiscono con i loro contenuti all&#8217;interno e all&#8217;esterno di <em>Facebook<\/em>. Ad esempio, vengono forniti agli inserzionisti dati demografici generali e informazioni sugli interessi (ad es., un&#8217;inserzione \u00e8 stata vista da una donna di et\u00e0 compresa fra 25 e 34 anni che vive a Madrid e a cui piace l&#8217;ingegneria <em>software<\/em>) per aiutarli a capire meglio il proprio pubblico. <em>Facebook<\/em> non condivide informazioni che identificano direttamente l&#8217;utente (informazioni come il nome o l&#8217;indirizzo <em>e-mail<\/em> dell&#8217;utente che possono essere usati per contattare o identificare l&#8217;utente) senza l&#8217;autorizzazione specifica dell&#8217;utente\u00bb e che \u00ab<em>Facebook<\/em> raccoglie e usa i dati personali dell&#8217;utente per fornire all&#8217;utente i servizi descritti in precedenza\u00bb.<br \/>\nNon pu\u00f2 dubitarsi, dunque, che l&#8217;utente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo, l&#8217;autorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicch\u00e9, nonostante l&#8217;affermata gratuit\u00e0 del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialit\u00e0 della prestazione oggetto dell&#8217;obbligazione (art. 1174 c.c.).<br \/>\nA prescindere dall&#8217;utilizzo che la resistente ne faccia (se li ceda e trasmetta a terzi oppure se se ne serva soltanto per offrire ai terzi i presupposti di una informazione pubblicitaria mirata), non pu\u00f2 revocarsi in dubbio che i dati personali dell&#8217;utente abbiano un manifesto valore economico e siano inquadrabili come controprestazione nel rapporto utente-gestore [sul riconoscimento del valore economico dei dati personali nell&#8217;ambito del rapporto negoziale fra utente e <em>Facebook<\/em>, cfr. da ultimo Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 260 per cui \u00abil valore economico dei dati dell&#8217;utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalit\u00e0 commerciali che vanno al di l\u00e0 della utilizzazione nel solo &#8220;social network&#8221;\u00bb; conforme Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 261; utile alla ricostruzione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, <em>ad abundantiam<\/em>, anche l&#8217;art. 3, primo comma seconda parte della Direttiva 2019\/770\/UE, \u00abrelativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali\u00bb (in vigore dal maggio 2019, termine per misure di implementazione da parte degli Stati membri: 1\u00b0 luglio 2021) per cui \u00abla presente direttiva si applica altres\u00ec nel caso in cui l&#8217;operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all&#8217;operatore economico\u00bb].<br \/>\nNe consegue il carattere evidentemente oneroso del rapporto negoziale, posto che il contratto \u00e8 fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell&#8217;utente, a fini di raccolta pubblicitaria.<\/p>\n<p>4.2.<br \/>\nIl regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere <em>ad nutum<\/em>, atteso che il recesso \u00e8 espressamente previsto soltanto per l&#8217;ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell&#8217;utente.<br \/>\nA tale proposito nelle Condizioni d&#8217;Uso si legge che: \u00ab1) l&#8217;utente non pu\u00f2 usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: contrari alle Condizioni, agli Standard della <em>community<\/em> e ad altre condizioni e normative applicabili all&#8217;uso di <em>Facebook<\/em> da parte dell&#8217;utente; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti; contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di propriet\u00e0 intellettuale. 2) L&#8217;utente non pu\u00f2 caricare virus o codici dannosi, n\u00e9 fare qualcosa che possa disabilitare, sovraccaricare o impedire il corretto funzionamento o aspetto dei Prodotti di <em>Facebook<\/em>. 3) L&#8217;utente non pu\u00f2 accedere o raccogliere dati dai Prodotti di <em>Facebook<\/em> usando mezzi automatizzati (senza la previa autorizzazione di <em>Facebook<\/em>) o tentare di accedere a dati a cui l&#8217;utente non ha il permesso di accedere\u00bb.<br \/>\n\u00c8 prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali da parte dell&#8217;utente una serie di misure rappresentate, in ordine di crescente gravit\u00e0, dalla rimozione di contenuti alla sospensione dall&#8217;utilizzo del servizio e, nei casi pi\u00f9 gravi, la disabilitazione dell&#8217;<em>account<\/em>, sia temporanea che definitiva.<br \/>\nRiguardo alle modalit\u00e0 di &#8220;irrogazione&#8221; delle diverse sanzioni contrattuali, le Condizioni prevedono che \u00abin caso <em>Facebook<\/em> rimuova contenuti condivisi dall&#8217;utente a causa di una violazione degli <em>Standard della community<\/em>, <em>Facebook<\/em> informer\u00e0 l&#8217;utente e illustrer\u00e0 le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che l&#8217;utente violi in modo serio o ripetuto le presenti Condizioni o nel caso in cui fare ci\u00f2 esponga <em>Facebook<\/em> o altri utenti a responsabilit\u00e0 legale, danneggi la <em>community<\/em> di utenti di <em>Facebook<\/em>, comprometta o interferisca con l&#8217;integrit\u00e0 o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di <em>Facebook<\/em>, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure sia vietato farlo per motivi legali\u00bb e che \u00ab<em>Facebook<\/em> pu\u00f2 rimuovere o limitare l&#8217;accesso ai propri contenuti, servizi o informazioni, qualora stabilisca che tale azione sia ragionevolmente necessaria a evitare o ridurre conseguenze legali o normative negative su <em>Facebook<\/em>\u00bb.<br \/>\nLa clausola 4.1 del regolamento negoziale prevede, infine, che \u00abin caso <em>Facebook<\/em> stabilisca che l&#8217;utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli <em>Standard della community<\/em>, <em>Facebook<\/em> potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l&#8217;accesso dell&#8217;utente al suo <em>account<\/em>. <em>Facebook<\/em> potrebbe inoltre sospendere o disabilitare l&#8217;<em>account<\/em> dell&#8217;utente se questi viola in modo ripetuto i diritti di propriet\u00e0 intellettuale di altri utenti o in caso <em>Facebook<\/em> sia obbligato a farlo per motivi legali\u00bb, precisando che \u00abnel caso in cui agisse in tal modo, <em>Facebook<\/em> informer\u00e0 l&#8217;utente e illustrer\u00e0 le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ci\u00f2 esponga <em>Facebook<\/em> o altri a responsabilit\u00e0 legale, danneggi la <em>community<\/em> di utenti <em>Facebook<\/em>, comprometta o interferisca con l&#8217;integrit\u00e0 o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di <em>Facebook<\/em>, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali\u00bb.<\/p>\n<p>4.3.<br \/>\nIn conclusione, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di <em>account<\/em> \u00e8 prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l&#8217;utente delle ragioni della rimozione.<br \/>\nNe consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell&#8217;utente, e in carenza di qualsiasi informazione all&#8217;utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c..<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong><br \/>\nCi\u00f2 posto, a fronte dell&#8217;allegazione da parte ricorrente dell&#8217;avvenuta rimozione, da parte della resistente, del proprio profilo personale e delle proprie due pagine senza alcun motivo, e dunque in violazione delle obbligazioni assunte dalla resistente con il perfezionamento del contratto, quest&#8217;ultima ha limitato le proprie difese alla: (1) eccezione di pretesa indeterminatezza della domanda a cagione dell&#8217;impossibilit\u00e0 di individuare l&#8217;<em>account<\/em> riferibile al ricorrente e alla (2) allegazione di non poter dedurre nulla al riguardo delle motivazioni della rimozione avendo distrutto nel contempo ogni documentazione contrattuale (dunque fra la rimozione dell&#8217;<em>account<\/em>, avvenuta nel gennaio 2020, il deposito del ricorso, avvenuto il 29 aprile 2020, e la sua notifica, il 1\u00b0 settembre 2020).<\/p>\n<p>5.1.<br \/>\nRiguardo all&#8217;eccezione di indeterminatezza, che va qualificata come eccezione di nullit\u00e0 della domanda giudiziale ai sensi dell&#8217;art. 164, quarto comma c.p.c., ad avviso della resistente, infatti, non vi sarebbe neppure certezza della sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, con grave carenza sotto il profilo della <em>causa petendi<\/em>, posto che la medesima non sarebbe in grado di identificare un proprio utente in carenza di allegazione dell&#8217;<em>URL<\/em> e non sarebbe, dunque, in grado di difendersi.<br \/>\nL&#8217;eccezione \u00e8 palesemente infondata e francamente contraddittoria.<br \/>\nNella specie il ricorrente ha allegato d&#8217;avere perfezionato con la resistente un contratto utilizzando il proprio nome e cognome &#8220;V******* d* G******&#8221;, come identificativo del proprio <em>account<\/em> e\/o profilo personale.<br \/>\nInoltre a tale profilo risultavano collegate ben due pagine, denominate \u00abCollezionismo militaria e legge\u00bb e \u00abLibri e riviste storia militare\u00bb. Tali allegazioni consentono di individuare agevolmente e con assoluta sicurezza il contratto oggetto di causa, essendo, ovviamente, da escludere che vi siano pi\u00f9 pagine con denominazione \u00ab<em>Collezionismo militaria e legge<\/em>\u00bb e \u00ab<em>Libri e riviste storia militare<\/em>\u00bb collegate a un profilo denominato \u00abV******* d* G******\u00bb.<br \/>\nD&#8217;altra parte, la resistente non ha neppure allegato la sussistenza di numerosi altri profili con lo stesso identificativo &#8220;V******* d* G******&#8221; ed \u00e8 evidente come soltanto nella ipotesi di molti(ssimi) profili personali omonimi si sarebbe, forse, potuto ammettere che il profilo riferibile al ricorrente fosse identificabile soltanto tramite ulteriori dati, relativi al suo contenuto o di natura tecnica (quale l&#8217;<em>URL<\/em>).<br \/>\nIn ogni caso, come detto la difesa appare pure manifestamente contraddittoria, posto che la stessa resistente ha ammesso d&#8217;avere verificato che un account &#8220;V******* d* G******&#8221; risultava effettivamente collegato all&#8217;indirizzo <em>e-mail<\/em> indicato dal ricorrente, *********@gmail.com e ha ammesso che lo stesso \u00e8 stato rimosso.<br \/>\n\u00c8 evidente, dunque, che il profilo e le pagine sono agevolmente identificabili e che l&#8217;<em>account<\/em> \u00e8 stato, in effetti, identificato, sicch\u00e9 l&#8217;eccezione di indeterminatezza della domanda appare del tutto inconsistente.<\/p>\n<p>5.2.<br \/>\nCi\u00f2 detto, la resistente ha pure allegato la propria impossibilit\u00e0, in ogni caso, di ricostruire i motivi per cui ha risolto il contratto, affermando d&#8217;avere distrutto tutta la documentazione relativa al contratto <em>de quo<\/em>, sicch\u00e9 non sarebbe in grado n\u00e9 di verificare i detti motivi n\u00e9 di ripristinare l&#8217;<em>account<\/em>.<br \/>\nA giustificazione della detta rimozione\/distruzione dei dati contrattuali, la resistente ha reiteratamente allegato che \u00abl&#8217;eliminazione definitiva \u00e8 dovuta alla negligenza del ricorrente, il quale ha aspettato oltre sette mesi per iniziare questo procedimento\u00bb (comparsa di risposta, pag. 3).<br \/>\nTale giustificazione, tuttavia, non persuade, posto che la loro distruzione non appare imposta da alcuna esigenza oggettiva, trattandosi di dati immateriali agevolmente conservabili, quantomeno per un certo periodo. Basti pensare che nel caso di specie il ricorrente ha avviato l&#8217;azione ben prima dello scadere dei termini di prescrizione, avendo promosso il presente giudizio appena tre mesi dopo l&#8217;illecito contrattuale (la rimozione dell&#8217;<em>account<\/em> \u00e8 avvenuta il 2 gennaio 2020; il deposito del ricorso nell&#8217;aprile 2020) e che la notifica \u00e8 avvenuta nel rispetto del termine prescritto dal Tribunale (la notifica \u00e8 dell&#8217;1 settembre 2020).<br \/>\nIn ogni caso, la giustificazione fondata sul preteso ritardo nella promozione del giudizio appare palesemente insincera, posto che il gestore gi\u00e0 nella <em>e-mail<\/em> del 3 gennaio 2020, dunque il giorno dopo il suo recesso unilaterale, scriveva all&#8217;utente: \u00abil tuo <em>account<\/em> \u00e8 stato disattivato in modo permanente a causa della violazione degli Standard della Community di Facebook. <em>Purtroppo non saremo in grado di riattivarlo in ogni caso<\/em>\u00bb (doc. 2 ricorrente), dando cos\u00ec implicitamente atto di avere gi\u00e0 distrutto tutti i dati.<br \/>\nN\u00e9 tale elemento \u00e8 superato dalla circostanza che la risposta venne fornita non dall&#8217;attuale resistente ma da <em>Facebook Italia<\/em>, posto che le due compagnie sono strettamente connesse e l&#8217;una scriveva e rendeva informazioni per conto dell&#8217;altra, tanto che la missiva \u00e8 firmata in nome di <em>Facebook Italia<\/em> dagli stessi avvocati poi costituitisi nel presente giudizio in rappresentanza della <em>Facebook Ireland Ltd<\/em> (cfr. missiva del 21 gennaio 2020, doc. 5 ricorrente).<br \/>\nLa distruzione di tutti i dati contrattuali rivela, com&#8217;\u00e8 evidente, una condotta contrattuale profondamente scorretta, non consentendo di riscostruire l&#8217;andamento del rapporto, dunque un comportamento negoziale palesemente contrario ai canoni di buona fede e correttezza nell&#8217;esecuzione del contratto che informano tutti gli ordinamenti dei paesi a civilt\u00e0 giuridica a noi affine.<br \/>\nCome si \u00e8 detto, si tratta peraltro non di documentazione cartacea, ma immateriale, agevolmente conservabile, quantomeno per un certo tempo, senza costi eccessivi, sicch\u00e9 la loro distruzione \u00e8 sintomatica di una intenzione soggettiva di provocare un danno ingiusto alla controparte. La resistente vanta di gestire e conservare attualmente dati relativi a 2,7 miliardi di utenti, sicch\u00e9 la conservazione per qualche tempo dei dati dei soggetti rimossi appare condotta contrattuale assolutamente esigibile e la loro distruzione configura senz&#8217;altro un comportamento contrario a buona fede.<br \/>\nIn ogni caso, ci\u00f2 che rileva ai fini della presente decisione \u00e8 che, vertendosi in materia di responsabilit\u00e0 contrattuale ed essendo certa l&#8217;avvenuta cessazione della prestazione, dunque l&#8217;inadempimento della resistente, incombeva sulla stessa l&#8217;onere di provare l&#8217;impossibilit\u00e0 sopravvenuta a lei non imputabile oppure la legittimit\u00e0 del proprio recesso.<br \/>\nIn carenza di qualsiasi allegazione e prova di qualsiasi causa giustificativa, contrattualmente prevista, e in manifesta inottemperanza agli obblighi informativi, la fattispecie va inquadrata dunque come inadempimento della resistente rispetto all&#8217;obbligazione assunta di mantenere il profilo e la pagina <em>Facebook<\/em>.<br \/>\n\u00c8 accertato, dunque, che la resistente si sia resa oggettivamente inadempiente, senza che quest&#8217;ultima nel corso del giudizio abbia provato ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. che tale inadempimento sia stato dovuto a una causa oggettiva a lei non imputabile o abbia allegato e dimostrato una motivata causa di recesso o di risoluzione del contratto, sicch\u00e9 \u00e8 provata la responsabilit\u00e0 contrattuale della resistente.<\/p>\n<p><strong>6.<\/strong><br \/>\nVa pure detto, infine, che nel caso di specie il ricorrente ha allegato, in modo specifico, che il recesso della resistente sarebbe stato verosimilmente motivato da ragioni di &#8220;ritorsione&#8221;, posto che il recesso \u00e8 avvenuto subito dopo l&#8217;assunzione da parte del ricorrente, nella sua attivit\u00e0 di avvocato, di un mandato difensionale contro la stessa <em>Facebook<\/em>, conferitogli da altro utente, anche lui escluso dalla rete.<br \/>\nTale specifica allegazione \u00e8 confermata dalla missiva depositata in atti, essendo documentato che il ricorrente, nella sua qualit\u00e0 di avvocato difensore del giornalista A****** A******, a cui la resistente aveva chiuso a sua volta il profilo personale e due pagine, abbia inviato il 17 dicembre 2019 una diffida a <em>Facebook Italia<\/em> (cfr. doc. n. 9, ricorrente).<br \/>\nLa circostanza, inoltre, non \u00e8 stata mai contestata in modo specifico dalla resistente, sicch\u00e9 la stessa deve assumersi provata a norma dell&#8217;art. 115, primo comma c.p.c.. Come noto, infatti, non contestando il fatto nella prima difesa utile, la parte circoscrive il <em>thema probandum<\/em> e solleva dunque la controparte dall&#8217;onere di provarlo, sicch\u00e9 a norma dell&#8217;art. 115 i fatti non contestati debbono essere ritenuti provati. L&#8217;onere di contestare tempestivamente \u00e8 invero applicazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e la contestazione \u00e8 specifica soltanto quando consiste nell&#8217;allegazione di un fatto diverso o d&#8217;un fatto incompatibile col fatto contestato. Dunque, non basterebbe neppure negare il fatto allegato dalla controparte, neppure ripetendo pedissequamente e negando in dettaglio le circostanze allegate dalla stessa, posto che la contestazione \u00e8 specifica soltanto se viene allegato un fatto diverso ed incompatibile.<br \/>\nNel caso di specie, lo stesso ricorrente aveva manifestato il dubbio che la rimozione fosse da ascrivere ad una valutazione di natura politica o etica rispetto al contenuto di suoi messaggi o <em>post<\/em> (trattandosi di persona politicamente attiva e evidentemente interessato alla vita militare), ma la resistente non ha dedotto alcuna violazione degli standard contrattuali, non ha allegato affatto la pubblicazione di <em>post<\/em> offensivi, discriminatori o razzisti, o di notizie false, i quali avrebbero ben potuto motivare, e giustificare senz&#8217;altro, la reazione del gestore per violazione degli standard contrattuali, anche con la rimozione dell&#8217;<em>account<\/em>. La prevenzione della diffusione di discorsi d&#8217;odio o discriminatori oppure di notizie false per mezzo dei <em>social network<\/em>, rappresenta, infatti, prima che una regola recepita nel singolo regolamento contrattuale, una reazione del gestore assolutamente conforme ai valori costituzionali che informano il nostro ordinamento.<br \/>\nPer contro, la resistente in comparsa di risposta ha, anzi, escluso in modo netto che la rimozione sia da ascrivere alla condivisibile prevenzione di discorsi d&#8217;odio, avendo specificamente dedotto che \u00abFacebook Ireland ignora quale sia l&#8217;ideologia politica del Ricorrente\u00bb.<br \/>\nIn conclusione, a fronte dell&#8217;allegazione di una rimozione del tutto immotivata, seguita pochi giorni dopo l&#8217;invio da parte del ricorrente, nella sua qualit\u00e0 di avvocato difensore di un altro utente, di una lettera di diffida a <em>Facebook Italia<\/em>, e a fronte della carenza assoluta di qualsiasi contestazione, si deve assumere accertato che non vi sia altra spiegazione della detta repentina cancellazione dell&#8217;<em>account<\/em> e distruzione di tutti i dati, che la volont\u00e0 di ritorsione nei confronti dell&#8217;avvocato, con gravissima lesione di evidenti diritti fondamentali della persona, di manifesta rilevanza costituzionale.<\/p>\n<p><strong>7.<\/strong><br \/>\nIl rifiuto di parte resistente di produrre in giudizio qualsiasi elemento relativo all&#8217;andamento del rapporto negoziale si ripercuote pure sui profili della liquidazione del danno risarcibile.<br \/>\n\u00c8 noto al riguardo che nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale \u00e8 risarcibile quando sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (posto che il rinvio di cui all&#8217;art. 2059 c.c. ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale ben pu\u00f2 essere riferito, dopo l&#8217;entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale), anche quando derivi da un inadempimento contrattuale (Corte di cassazione <em>Sez. U.<\/em>, Sentenza n. 26972 del 2008), n\u00e9 pu\u00f2 dubitarsi che il diritto di svolgere la propria vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero configurino diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.<br \/>\nLe modalit\u00e0 con cui si esercita la vita di relazione e si manifesta il proprio pensiero (personalmente, a mezzo stampa, per televisione, via internet, sui <em>social<\/em> ecc..) non interferiscono, di per s\u00e9, con il riconoscimento della rilevanza costituzionale di tali diritti, afferendo la valutazione dei mezzi soltanto alla stima in concreto dell&#8217;effettivit\u00e0 e gravit\u00e0 della lesione.<br \/>\nIl ricorrente nel caso di specie ha allegato d&#8217;essere stato titolare, per anni, di un profilo personale e di una pagina assai vivaci, ricchissimi di contatti, interazioni e scambi di comunicazioni con l&#8217;utenza <em>Facebook<\/em>. Ha inoltre allegato d&#8217;avere conservato in tale profilo e in tali pagine documenti fotografici di particolare rilievo e importanza, anche per la propria identit\u00e0 personale (\u00aboltre alla cancellazione arbitraria quello che si contesta \u00e8 la perdita di oltre dieci anni di materiali pubblicati e raccolti di foto e attraverso la collegata <em>messenger<\/em> di centinaia di contatti in tutto il mondo. Si tratta di oltre dieci anni di vita e di studi, di amicizie e contatti; materiale che per il ricorrente ha la sua importanza e, si ritiene, dovrebbe averla anche per il social, che ha come scopo il creare una rete di contatti ed una <em>community<\/em>\u00bb).<br \/>\nA fronte di tale specifica allegazione, la resistente, unico soggetto in possesso di tutti gli elementi relativi al numero di contatti, di interazioni sociali, di scambio di informazioni, alla pubblicazione e conservazione di fotografie e altro, ha opposto soltanto l&#8217;avvenuta<br \/>\ndistruzione, da parte sua, di tutti i dati.<br \/>\nPur incombendo, come noto, sul danneggiato l&#8217;onere di provare il danno effettivamente patito \u2013 emergente, per lucro cessante, non patrimoniale \u2013, nel caso di specie appare evidente come il principio di vicinanza della prova imponga di assumere che sia qui invertito l&#8217;onere della prova, atteso che tutte le prove erano nella piena disponibilit\u00e0 della (sola) resistente, mentre sono del tutto precluse al ricorrente, e che la resistente ha deciso di impedirne la produzione in giudizio.<br \/>\nCome detto, non persuade al riguardo l&#8217;affermazione di parte resistente per cui la loro distruzione sarebbe imposta da esigenze oggettive, trattandosi peraltro, come si \u00e8 visto, di dati immateriali agevolmente conservabili, quantomeno per un certo periodo. Basti pensare che nel caso di specie il ricorrente ha promosso il giudizio appena pochi mesi dopo l&#8217;illecito contrattuale e ben prima dello scadere dei termini di prescrizione.<br \/>\nDel tutto inconsistente anche l&#8217;ulteriore argomento, dedotto soltanto nella memoria conclusiva dell&#8217;8 marzo 2021, per cui \u00abqualora il ricorrente avesse tenuto cos\u00ec tanto alla conservazione delle sue memorie, si sarebbe potuto avvalere della funzione &#8220;Scarica le tue informazioni&#8221;\u00bb sicch\u00e9 \u00abil ricorrente, invece, non si \u00e8 mai avvalso di tale funzione e, pertanto, ha assunto il rischio di perdere tali dati in caso di rimozione del Profilo\u00bb. Dalla lettura delle condizioni generali di contratto del <em>social network<\/em> non emerge affatto, invero, l&#8217;avvertenza a tutti gli utenti della necessit\u00e0 di avvalersi costantemente della detta \u00abfunzione &#8220;Scarica le tue informazioni&#8221;\u00bb in quanto il gestore si riserverebbe la facolt\u00e0 di distruggere \u2013 senza avviso e senza dare spiegazioni \u2013 tutte le informazioni e i documenti dei propri utenti.<br \/>\nA riprova della vivacit\u00e0 del profilo personale e delle pagine del ricorrente, questi ha prodotto numerosissimi messaggi di utenti <em>Facebook<\/em> che hanno confermato la loro frequentazione del profilo e delle pagine prima della loro rimozione (cfr. doc. 18 ricorrente).<br \/>\nIn ogni caso, come detto a fronte dell&#8217;allegazione di un <em>account<\/em> molto utilizzato e di grande rilevanza per la vita di relazione e la stessa immagine e identit\u00e0 personale del ricorrente, incombeva sulla resistente l&#8217;onere di allegare e provare un suo ridotto utilizzo, posto che una volta rimosso il profilo e le pagine l&#8217;utente non ha pi\u00f9 alcuna possibilit\u00e0 di accedere e di estrarre dati, mentre la resistente ne aveva piena disponibilit\u00e0.<br \/>\n\u00c8 evidente, secondo massima di comune e indiscussa esperienza, che la partecipazione al <em>social network Facebook<\/em> rappresenti nell&#8217;attualit\u00e0 un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti.<br \/>\nSarebbe assolutamente ridondante richiamare in questa sede l&#8217;importanza assunta dai <em>social network<\/em> nella vita sociale, in tutto il pianeta, e, in particolare l&#8217;importanza di <em>Facebook<\/em>, che \u00e8 di gran lunga il primo e il pi\u00f9 importante fra i <em>social network<\/em> (la resistente, come detto, allega essa stessa nella propria comparsa di risposta di avere ben 2,7 miliardi di utenti).<br \/>\n<em>Facebook<\/em> non \u00e8 solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identit\u00e0, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.<br \/>\nL&#8217;esclusione dal <em>social network<\/em>, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni (anche tale dato non \u00e8 stato contestato <em>ex<\/em> art. 115, primo comma c.p.c.), \u00e8 suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilit\u00e0 di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identit\u00e0 personale dell&#8217;utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tal danno non \u00e8 facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del <em>social network<\/em> con una attivit\u00e0 di lungo periodo e non semplice.<br \/>\nSi tratta nella specie di danni certamente prevedibili e, in ogni caso, ai fini della risarcibilit\u00e0 a norma dell&#8217;art. 1225 c.c. rileverebbe nel caso di specie l&#8217;intenzionalit\u00e0 dell&#8217;inadempimento (che assume una evidente intensit\u00e0 ove si tenga conto dell&#8217;allegata, e non contestata, intenzione ritorsiva contro il difensore di altro utente).<br \/>\nNonostante sia notoria la stima del valore medio, in termini commerciali, di un <em>account Facebook<\/em> nell&#8217;ordine di poco meno di 100 euro, la quale tiene conto dell&#8217;utilizzabilit\u00e0 da parte del gestore dei dati personali forniti dagli utenti a fini pubblicitari e commerciali (\u00e8 di circa 88 euro la stima suggerita da Deutsche Bank Research; ad una stima media si pu\u00f2 giungere, ad esempio, dividendo il fatturato del gestore per il numero di utenti; va peraltro considerato che trattasi di un dato medio, che sconta verosimilmente l&#8217;esistenza di un numero rilevantissimo di profili registrati ma non utilizzati, a fronte dei quali vi sono invece profili e pagine di valore assai rilevante), nella specie si deve tenere conto che non ha qui rilievo, ai fini della presente decisione, il valore economico dei dati personali dell&#8217;utente e dell&#8217;<em>account<\/em>, rilevante per il gestore, ma il danno subito dall&#8217;utente in caso di sua rimozione, in ragione della evidente lesione della sua vita di relazione.<br \/>\nNon avendo la resistente prodotto alcun elemento a sostegno di un ridotto utilizzo del profilo personale e delle due pagine, e avendo il ricorrente allegato un utilizzo assai intenso degli stessi, dato inoltre atto dell&#8217;impossibilit\u00e0 dedotta dalla resistente di ripristinare l&#8217;<em>account<\/em>, con perdita dunque per sempre di tutti i contatti, dei messaggi e dei documenti ivi conservati, appare equo stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dal ricorrente in \u20ac 10.000,00 per il profilo personale, che involge pi\u00f9 direttamente tratti direttamente connessi con diritti personali, ed \u20ac 2.000,00 per ognuna delle due pagine che, pur essendo anch&#8217;esse espressione della sua vita di relazione, appaiono connesse a interessi di natura pi\u00f9 squisitamente hobbistica del resistente.<\/p>\n<p><strong>8.<\/strong><br \/>\nVa dato atto dell&#8217;impossibilit\u00e0 dedotta dalla resistente di ripristinare l&#8217;<em>account<\/em>, la quale non \u00e8 stata specificamente contestata dal ricorrente, neppure da un punto di vista tecnico, sicch\u00e9 non pu\u00f2 darsi luogo alla richiesta condanna all&#8217;adempimento contrattuale (con penale giornaliera).<\/p>\n<p><strong>9.<\/strong><br \/>\nLa resistente deve essere condannata, dunque, a pagare al ricorrente l&#8217;importo di \u20ac 14.000,00 oltre interessi <em>ex<\/em> art. 1224, quarto comma c.c. dalla domanda (29 aprile 2020).<br \/>\nLa condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore accertato, della trattazione effettiva (non vi \u00e8 stata istruttoria orale, ma vi \u00e8 stato deposito di una memoria istruttoria e di note scritte per l&#8217;udienza del 20 gennaio 2021, oltre alle note per la fase decisoria) e dei valori medi dei parametri vigenti, da cui non v&#8217;\u00e8 ragione di discostarsi.<\/p>\n<p><strong>10.<\/strong><br \/>\nAppare inoltre evidente come la difesa svolta dalla resistente non soltanto sia stata del tutto priva di fondamento, con manifesta funzione dilatoria, ma sia anche venuta meno a elementari regole di correttezza processuale.<br \/>\nNonostante le difese della resistente non abbiano impedito di valutare comunque i fatti sulla base del principio della ripartizione dell&#8217;onere della prova, non vi \u00e8 infatti dubbio che il rifiuto di identificare lo stesso rapporto negoziale, la contraddittoriet\u00e0 delle difese, la repentina distruzione di tutti i documenti contrattuali nonostante la loro natura meramente elettronica, abbia impedito alla controparte e alla stessa Autorit\u00e0 giudiziaria di verificare le ragioni dell&#8217;improvviso recesso e di accertare l&#8217;effettivo andamento dei rapporti negoziali, ivi compreso l&#8217;effettivo utilizzo dell&#8217;<em>account<\/em>, costringendo ad una valutazione equitativa del danno tenendo conto di una mera presunzione fondata su dati statistici.<br \/>\nInoltre, la fulminea e irreparabile distruzione non riguarda soltanto tutte le prove, ma anche lo stesso <em>account<\/em>, cos\u00ec conducendo all&#8217;impossibilit\u00e0 materiale di accogliere la domanda diretta all&#8217;adempimento contrattuale, con il richiesto ripristino del profilo personale e delle pagine.<br \/>\nIn buona sostanza, la condotta processuale della resistente, societ\u00e0 operante in un contesto internazionale, si \u00e8 caratterizzata per il manifesto proposito di sottrarre il proprio comportamento e le proprie scelte negoziali alla valutazione e al controllo dell&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria nazionale.<br \/>\nNon pu\u00f2 revocarsi in dubbio, dunque, che la parte abbia messo in atto una strategia difensiva in evidente mala fede. Si impone, per conseguenza, la condanna della resistente ai sensi dell&#8217;articolo 96, terzo comma c.p.c., per il quale \u00abin ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell&#8217;articolo 91, il giudice, anche d&#8217;ufficio, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata\u00bb.<br \/>\nSul piano quantitativo, la norma consente di determinare il danno equitativamente e, tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, utilizzando quale parametro di riferimento le spese di lite liquidate secondo i parametri vigenti, appare opportuna la liquidazione di un importo contenuto fra il doppio e il triplo delle spese liquidate e dunque \u20ac 12.000,00.<br \/>\nLa particolare gravit\u00e0 della condotta processuale, volta a impedire alla Autorit\u00e0 giudiziaria di accertare i fatti in una materia che involge, oltre a vicende di natura meramente contrattuale, anche diritti della personalit\u00e0 (vita di relazione, manifestazione del pensiero, identit\u00e0 personale) e evidenti interessi di rilevanza pubblica (non potendosi negare l&#8217;interesse pubblico ad una corretta gestione dei <em>social network<\/em>), giustifica infatti l&#8217;entit\u00e0 della sanzione processuale [Corte di cassazione, Sez. 6 \u2013 2, Ordinanza n. 20018 del 24\/09\/2020: \u00abla condanna <em>ex<\/em> art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d&#8217;ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una <em>sanzione di carattere pubblicistico<\/em>, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilit\u00e0 aggravata <em>ex<\/em> art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell&#8217;abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il <em>riscontro non dell&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bens\u00ec di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di &#8220;abuso del processo&#8221;<\/em>, quale l&#8217;avere agito o resistito pretestuosamente\u00bb, conforme: Sez. 6 &#8211; 3, Ordinanza n. 29812 del 18\/11\/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 17902 del 04\/07\/2019 \u00abin tema di responsabilit\u00e0 aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non pu\u00f2 essere parametrata all&#8217;indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 &#8211; il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealt\u00e0 e probit\u00e0 <em>ex<\/em> art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna <em>ex<\/em> art. 96, comma 3, c.p.c. \u00e8 punitiva e sanzionatoria -, <em>potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l&#8217;unico limite della ragionevolezza<\/em>\u00bb; in particolare sulla conformit\u00e0 a ragionevolezza, tenuto conto della gravit\u00e0 dell&#8217;abuso, della liquidazione pari al triplo cfr. Corte di cassazione Sez. 6 &#8211; 2, Ordinanza n. 21570 del 30\/11\/2012: \u00abin tema di responsabilit\u00e0 aggravata, il terzo comma dell&#8217;art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente pu\u00f2 essere condannato a pagare alla controparte una &#8220;somma equitativamente determinata&#8221;, non fissa alcun limite quantitativo, n\u00e9 massimo, n\u00e9 minimo, al contrario del quarto comma dell&#8217;art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell&#8217;abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull&#8217;importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l&#8217;unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e <em>pari al triplo<\/em> di quanto liquidato per diritti e onorari\u00bb), corsivi aggiunti].<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>CONDANNA la resistente a pagare al ricorrente l&#8217;importo di \u20ac 14.000,00 oltre interessi <em>ex<\/em> art. 1224, quarto comma c.c. dal 29 aprile 2020;<br \/>\nCONDANNA la resistente ai sensi dell&#8217;art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento al ricorrente di \u20ac 12.000,00;<br \/>\nCONDANNA infine la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in \u20ac 4.835,00 per compensi, \u20ac 30,33 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.<\/p>\n<p>Bologna, 10 marzo 2021<br \/>\nIl GIUDICE<br \/>\ndott. Marco Gattuso<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riconosciuto il danno alla vita di relazione e alla espressione del pensiero Con Ordinanza del 10 marzo 2021, la Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Bologna (Giudice dott. 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