Minaccia a mezzo chat due minori per farsi mandare video hot: reato di violenza sessuale

Minaccia a mezzo chat due minori per farsi mandare video hot: reato di violenza sessuale
Corte di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza 2 maggio 2013 n. 19033

Commette violenza sessuale il soggetto che mediante chat o messaggi elettronici riesca a costringere dei minori a girare foto e video pornografici: l’utilizzo del mezzo informatico non permette di invocare la “minore gravità” del reato.


Corte di Cassazione
Sezione III Penale
Sentenza 2 maggio 2013 n. 19033

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18.6.2012, ha confermato la decisione con la quale, in data 8.11.2011, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva riconosciuto F..L. responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, 609-ter comma 1 n. 1, 61 n. 11 e 600-quater cod. pen. perché, dopo aver contattato via internet, mediante MSN, due minori infra-quattordicenni, celando la sua vera identità, le costringeva con minaccia ad inviare foto e video che le ritraevano nude ed in pose oscene (atti masturbatori, inserimento nei genitali e nell’ano di dita ed oggetti, quali un piccolo rotolo di carta, un pennarello, il manico della spazzola del wc) ed, inoltre, perché deteneva su supporto magnetico materiale video di contenuto pedo-pornografico.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che le frasi nelle quali i giudici del merito hanno ravvisato la minaccia non avrebbero effettiva idoneità intimidatoria, tenuto conto del contenuto delle stesse e della assenza di contatto fisico, visivo o verbale in ragione del mezzo telematico utilizzato.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che i giudici del merito avrebbero erroneamente negato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen., disattendendo le specifiche doglianze difensive ed erroneamente valutando i mezzi, le modalità esecutive e le circostanze dell’azione, stante la minore persuasività, immediatezza e capacità di intrusione nell’altrui sfera comunicativa del mezzo utilizzato per il compimento dei fatti oggetto di contestazione.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 600-quater cod. pen., rilevando che il materiale pornografico rinvenuto sarebbe stato inconsapevolmente scaricato via internet e che mancherebbe comunque la prova della minore età dei protagonisti dei filmati rinvenuti e del fatto che l’imputato li abbia effettivamente visionati.
5. Con un quarto motivo di ricorso rileva la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che assume immotivata ed assunta senza considerare alcuni elementi positivi di valutazione, quali modalità e ambito dei fatti, tenore delle ritenute minacce, corretto comportamento processuale, reiterata ammissione degli addebiti, sostanziale incensuratezza ed invio di una richiesta di perdono manoscritta.
Parimenti ritiene non giustificato il trattamento sanzionatorio in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti.
6. Con un quinto motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione della disciplina del reato continuato, non avendo i giudici del merito giustificato, nel determinare l’aumento, la corrispondenza della pena al singolo episodio criminoso cui si riferisce ed avendo omesso ogni riferimento temporale ai singoli fatti, ritenuto rilevante perché alcuni video e foto sarebbero stati inviati contestualmente o “per piacere”.
7. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., dovendosi escluderne la sussistenza in assenza di una violenza fisica diretta consumatasi in un contesto reso possibile dalla relazione domestica ed essendo smentita dalle risultanze istruttorie l’utilizzazione di riferimenti personali per favorire la commissione dei reati.
8. Con un settimo motivo di ricorso lamenta l’inosservanza di norme processuali con riferimento alle costituzioni di parte civile, per essere le stesse connotate da carenza di legittimazione ad agire dei difensori, ai quali sarebbe stato conferito il solo potere a costituirsi parte civile ai sensi degli art. 76 e 122 cod. proc. pen. e non il potere di rappresentanza processuale di cui all’art. 100 cod. proc. pen., potendosi rilevare, dal tenore degli atti, la mancanza di volontà delle parti civili di conferire ai procuratori speciali il potere di farsi rappresentare anche processualmente.
Aggiunge che su uno degli atti mancherebbe anche la sottoscrizione del difensore, non potendovi sopperire, come ritenuto dalla Corte territoriale, quella apposta per autentica, in quanto finalizzata solo a tale scopo.
9. Con un ottavo motivo di ricorso deduce, infine, l’inosservanza dell’art. 539 cod. proc. pen. in relazione alla quantificazione della provvisionale concessa alle parti civili.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
10. In data 21.3.2013 la difesa dell’imputato ha depositato in cancelleria una memoria ad ulteriore conferma di quanto dedotto in ricorso. Altrettanto ha fatto la difesa delle parti civili con memoria dell’11.3.2013, con la quale si evidenziano l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

11. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che le censure mosse alla decisione impugnata risultano sostanzialmente ripetitive rispetto alle questioni sollevate con l’atto di appello e puntualmente confutate dai giudici del gravame.
12. Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente pone in discussione la idoneità delle minacce rivolte alle minori.
La decisione impugnata, pur legittimamente richiamando i contenuti della decisione del primo giudice, ripropone un’accurata ricostruzione della vicenda, analizzando anche l’aspetto concernente le minacce rivolte alle minori per indurle al compimento di atti sessuali, particolarmente mediante la diretta analisi del tenore delle conversazioni intercorse tra l’imputato e le minori, che risulta integralmente documentato grazie al mezzo utilizzato e che viene frequentemente riprodotto testualmente in motivazione.
Evidenzia la Corte territoriale come l’imputato abbia ripetutamente mostrato, nel corso delle conversazioni, di essere a conoscenza di informazioni personali sulle minori, rivolgendo ad una delle due, durante i numerosi contatti telematici, precisi riferimenti sulle parentele ed il luogo di abitazione, lasciando intendere che se non fossero state assecondate le sue richieste vi sarebbero state spiacevoli conseguenze, seppure genericamente rappresentate e che il materiale già in suo possesso sarebbe stato divulgato.
Osservano a tale proposito i giudici del gravame che, in ragione della giovane età e dell’inesperienza delle vittime, è certa l’efficacia intimidatoria delle espressioni utilizzate e che le stesse hanno effettivamente raggiunto lo scopo, tanto che le minori hanno ripetutamente assecondato le richieste loro rivolte. Del resto, il tenore delle frasi riportate in sentenza è inequivoco e consente anche, come pure osservato in sentenza, di verificare come le riprese video e le fotografie siano il risultato della coartazione della volontà conseguente alle minacce.
13. Le argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame appaiono del tutto adeguate, assistite da coerenza e scevre da contraddizioni oltre che giuridicamente corrette.
Invero, costituisce principio consolidato quello secondo il quale per la minaccia è sufficiente che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale e che questi si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. V 46528, 17 dicembre 2008; Sez. VI n. 14628, 23 dicembre 1999 ed altre prec. conf.).
Con specifico riferimento al delitto di violenza sessuale, si è altresì specificato che l’elemento oggettivo del reato può consistere in qualsiasi intimidazione psicologica che si ponga quale mezzo di pressione morale sull’animo della vittima e sia in grado di provocare la coazione della stessa a subire gli atti sessuali, cosicché la minaccia può ritenersi integrata dalla prospettazione di un qualunque male che, in relazione alle circostanze che l’accompagnano, sia comunque tale da far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto (così Sez. III n. 37251, 1 ottobre2008, ove si riteneva l’efficacia della minaccia di esercitare un diritto e, segnatamente, un’azione di sfratto).
Si è affermato anche che, sempre nel reato di violenza sessuale, l’idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima deve esaminarsi non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi invece conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva, con la conseguenza che anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza (Sez. III n. 35863, 25 ottobre 2002; Sez. III n. 1911, 21 febbraio 2000).
È stata inoltre ritenuta minaccia idonea anche quella di diffusione di materiale compromettente costituito da un fotomontaggio ritraente la vittima in pose oscene (Sez. III n. 34128, 12 ottobre 2006).
14. Quanto al secondo motivo di ricorso deve ricordarsi come questa Corte abbia avuto modo di osservare che l’attenuante di cui all’ultimo comma dell’articolo 609-bis cod. pen. può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell’azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. III n. 45604, 6 dicembre 2007; Sez. III n. 1057, 17 gennaio 2007; Sez. III n. 40174, 6 dicembre 2006).
Ciò posto, deve ricordarsi che, per l’applicazione dell’attenuante in questione, non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l’autore dei reato e la vittima (Sez. III n. 10085, 6 marzo 2009; Sez. III n. 14230, 4 aprile 2008) ed è pertanto evidente che anche la circostanza di una eventuale comunicazione a distanza senza alcun contatto fisico tra autore del reato e soggetto passivo non assume, di per sé, rilievo determinante, ma deve essere valutata unitamente agli altri elementi che la richiamata giurisprudenza individua tra quelli da considerare.
15. Nella fattispecie, i giudici del gravame, nel valutare la specifica doglianza dell’appellante sul punto, riproposta in ricorso, hanno opportunamente tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, connotati da particolare insistenza ed invasività e chiaramente indirizzati anche ad ottenere contatti fisici diretti con una delle minori, indicando testualmente i brani di conversazione dalle quali detto intento era immediatamente percepibile.
Hanno inoltre giustamente escluso che il mezzo utilizzato per realizzare il reato dovesse ritenersi scarsamente intrusivo come sostenuto dall’appellante.
16. Tale rilievo appare del tutto corretto, atteso che il mezzo informatico e le comunicazioni mediante “chat” o “social network”, rendono particolarmente agevole l’approccio anche con soggetti con i quali il contatto diretto o attraverso altri mezzi di comunicazione sarebbe senz’altro più difficoltoso, non essendo necessario disporre, ai fini di tale contatto, di dati personali (identità, indirizzo, numero telefonico etc.) e potendosi raggiungere l’interlocutore anche attraverso una semplice ricerca o l’utilizzazione dei sistemi utilizzati dalle singole piattaforme per mettere in contatto tra loro gli utenti. Rilievo non minore assume, inoltre, la velocità delle comunicazioni e la possibilità di inviare fotografie e riprese video, anche contestualmente alla loro realizzazione, attraverso dispositivi portatili.
Di ciò ha tenuto conto la Corte territoriale, evidenziando come alcuni filmati di contenuto osceno siano stati realizzati dalle minori all’interno dell’istituto scolastico da loro frequentato.
Altri elementi correttamente valutati nel provvedimento impugnato, ai fini dell’esclusione dell’attenuante, riguardano l’età adolescenziale delle vittime, l’uso di un linguaggio particolarmente esplicito, la reiterazione nel tempo dei reati e la evidente compressione della libertà sessuale delle persone offese. Il diniego appare, pertanto, pienamente giustificato.
17. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che esso è genericamente formulato e si fonda sull’apodittica affermazione che i file di contenuto pedo-pornografico sarebbero stati erroneamente scaricati da internet, che non vi sarebbe la prova della minore età dei protagonisti e della loro effettiva visualizzazione da parte del detentore.
Anche in questo caso i giudici del merito non sono incorsi nella violazione denunciata, avendo correttamente valutato il materiale probatorio acquisito e risultando dal provvedimento impugnato che i filmati, opportunamente conservati e catalogati, avevano un titolo inequivocabile, riportato nel capo di imputazione, ove si rileva anche l’indicazione dell’età dei soggetti ripresi, constatata dai giudici mediante diretta visione. Tra questo materiale, inoltre, era anche presente una cartella contenente 11 foto e 15 video realizzati da una delle persone offese.
Risultava dunque provata la consapevole detenzione idonea a configurare il reato.
18. Parimenti infondato risulta il quarto motivo di ricorso.
Occorre ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. III n. 19639, 24 maggio 2012; Sez. I n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n. 4200, 7 maggio 1985).
Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. II n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre 2010), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. VI n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre 2003).
Nella fattispecie, i giudici del gravame hanno affermato di condividere le valutazioni del primo giudice, il quale aveva escluso la concedibilità delle invocate attenuanti sulla base della quantità di materiale pedo-pornografico detenuto, del comportamento tenuto in concreto e rilevando che la dedotta incensuratezza risultava smentita da due precedenti penali, ancorché non specifici, mentre, al fine della valutazione della condotta successiva al reato posta in evidenza dalla difesa, doveva tenersi conto anche del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione perfettamente aderente ai principi richiamati.
19. Parimenti corretta risulta l’applicazione della disciplina del reato continuato, oggetto di contestazione nel quinto motivo di ricorso.
In tema di determinazione della pena nel reato continuato non vi è alcun obbligo di autonoma e specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, dovendosi fare riferimento alle ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base (Sez. V n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. V n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. III n. 3034, 10 novembre 1997).
Nella fattispecie, la Corte di appello ha fatto specifico riferimento alla determinazione della pena nel suo complesso operata dal primo giudice, peraltro non limitandosi ad un mero richiamo, ma ribadendo la valutazione di congruità sulla base della gravità dei fatti e del pregiudizio materiale e psicologico subito dalle persone offese.
20. Per quanto riguarda, invece, il sesto motivo di ricorso, deve osservarsi che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. deve ritenersi sussistente allorquando l’abuso della relazione agevoli comunque la commissione del reato.
Con specifico riferimento ad una ipotesi di violenza sessuale, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che nell’abuso di relazioni domestiche rientri anche il rapporto di abituale frequentazione dell’abitazione della vittima da parte del reo (Sez. III n. 27044, 13 luglio 2010, citata anche nella sentenza impugnata).
Sostiene il ricorrente che l’assenza, nella fattispecie, di violenza fisica diretta e la mancanza di prova in ordine alla utilizzazione di riferimenti personali sarebbero ostative all’applicazione dell’aggravante.
L’assunto risulta, tuttavia, infondato, avendo i giudici del merito chiarito che l’imputato intratteneva una relazione sentimentale con la sorella del padre di una delle minori e ne frequentava l’abitazione ed ha utilizzato per la commissione del reato, come emerge dal tenore delle conversazioni documentate, le informazioni di cui disponeva in ragione di tale frequentazione al fine di rafforzare le minacce utilizzate per vincere la resistenza delle giovani vittime, facendo così riferimento ai nomi dei familiari, alla scuola frequentata, all’ubicazione delle loro abitazioni.
Tali circostanze pacificamente evidenziano come la relazione intrattenuta con la famiglia di una delle persone offese abbia senz’altro facilitato la commissione del reato, favorendo i primi contatti e rendendo maggiormente credibili le minacce rivolte alle minori.
21. Infondato è pure il settimo motivo di ricorso come emerge dalla semplice lettura della documentazione allegata, seppure solo in parte, al ricorso.
Lamenta il ricorrente che ai difensori di parte civile sarebbe stata conferita procura speciale ma non sarebbero stati investiti del potere di rappresentanza processuale di cui all’art. 100 cod. proc. pen., tuttavia il conferimento del mandato emerge chiaramente dal tenore della procura speciale, laddove, in un caso, si afferma “… conferisce al nominato procuratore e difensore ogni più ampia facoltà di legge” e, nell’altro “…con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di essere rappresentati e difesi, nominare sostituti processuali, redigere e depositare i motivi di impugnazione…”.
Del tutto correttamente, pertanto, l’eccezione è stata respinta dai giudici del merito, i quali non sono incorsi nel vizio denunciato neppure con riferimento alla ulteriore eccezione concernente la mancata sottoscrizione di uno degli atti di costituzione di parte civile il quale, come osservato nella sentenza impugnata, reca invece la sottoscrizione per autentica delle firme che, apposta in fondo all’atto, può pacificamente ritenersi estesa al suo intero contenuto.
22. Anche con riferimento all’ottavo motivo di ricorso deve pervenirsi ad un giudizio di infondatezza.
Il ricorrente pone infatti in discussione l’assegnazione della provvisionale e la sua quantificazione, ma, come si è ripetutamente affermato, il provvedimento di condanna generica al risarcimento del danno e di assegnazione alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto non suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. IV n.34791, 27 settembre 2010; Sez. V n. 5001, 7 febbraio 2007; Sez. V n. 40410, 15 ottobre 2004; Sez. IV n.36760, 17 settembre 2004; Sez. V n. 4973, 31 gennaio 2000).
23. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel grado che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge.